Trasferimento a domanda oltre i due anni dalla richiesta, militare fa ricorso per ottenere i benefici previsti dalla ex “legge 100”.
Un militare ha proposto un ricorso avverso un provvedimento del Ministero della difesa, che ha accolto la sua domanda di trasferimento oltre i due anni dalla richiesta. L’appellante ha contestato la qualificazione del trasferimento come “a domanda” anziché “d’autorità” sostenendo che la domanda di trasferimento aveva perso validità dopo due anni.
La sentenza, emessa in seguito a un processo che ha coinvolto il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha respinto il ricorso del militare e ha confermato la legittimità del provvedimento adottato dal Ministero della difesa.
Il Consiglio di Stato ha respinto le argomentazioni dell’appellante, affermando che il termine di due anni di validità della domanda di trasferimento si riferiva all’attivazione del relativo procedimento, non alla sua conclusione.
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Sintetizzando i fatti
Per meglio comprendere i fatti, elencheremo cronologicamente ed in maniera sintetica quanto accaduto:
- dicembre 2010 istanza di di trasferimento;
- maggio 2011 il militare invia una memoria al comando di appartenenza ribadendo i motivi personali e professionali dietro la sua richiesta di trasferimento;
- maggio 2011 il militare presenta istanza di conferimento con il Ministro della Difesa (non accolta);
- dal 1° di luglio valutazione di tutte le istanze di trasferimento;
- novembre 2011 al militare viene comunicato il mancato accoglimento della domanda di trasferimento, ma che comunque sarebbe stata valutata durante la prossima pianificazione;
- aprile 2012 comunicazione accoglimento domanda di trasferimento a partire da settembre dello stesso anno;
- ottobre 2012 conferma dell’avvio del procedimento di trasferimento;
- dicembre 2012 decreto di trasferimento;
- gennaio 2013 notifica all’interessato.
Le motivazioni del Consiglio di Stato
Il tribunale ha sottolineato che i trasferimenti richiesti dai dipendenti sono disposti solo a partire dal 1° luglio di ogni anno, e quindi il termine di validità dell’istanza del militare non era ancora scaduto al momento del provvedimento adottato.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato che il militare aveva “rinnovato” il proprio interesse al trasferimento presentando una memoria e una richiesta di conferimento all’amministrazione durante il periodo intercorrente tra la domanda e il provvedimento finale. L’amministrazione infine, compatibilmente con le proprie esigenze, aveva valutato positivamente la richiesta già da aprile 2012 dimostrando uno spirito collaborativo. Pertanto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’appellante riguardo alla qualificazione del trasferimento come “d’autorità” anziché “a domanda”.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal militare e ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. La sentenza sottolinea l’importanza del rispetto dei termini e delle procedure nel contesto dei trasferimenti dei militari, mentre riafferma il principio di conservazione degli atti e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Fonte:
Giustizia Amministrativa.
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Riferimenti:
– T.A.R. per il Lazio n. 2921 del 2003;
– D.M. dell’8.8.1996;
– legge n. 241/1990;
– art. 1, comma 4, del decreto del Ministero della difesa 8 agosto 1996, n. 690;
– legge 21 gennaio 2022, n. 3;
– Consiglio di Stato, sent. n. 11151/2022.
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