Tardività nell’avvio del procedimento disciplinare per i militari: vediamo insieme quali sono i tempi previsti secondo le norme.
Torniamo a parlare di un argomento già trattato in passato, ovvero la tardività nell’avvio del procedimento disciplinare.
Le sanzioni disciplinari per il personale militare si distinguono in sanzioni di corpo e sanzioni di stato. Le sanzioni disciplinari di corpo comprendono:
- richiamo;
- rimprovero;
- consegna;
- consegna di rigore.
Mentre le sanzioni disciplinari di stato includono:
- la sospensione disciplinare dall’impiego;
- la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado;
- la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
- la perdita del grado per rimozione.
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Nella disciplina del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, codice dell’ordinamento militare, per le sanzioni di corpo, non sono previsti termini perentori per l’instaurazione del procedimento disciplinare, ma è stabilito che “il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo”.
Tale clausola impone una “regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti”, che bilancia l’esigenza dell’Amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento dell’incolpato sotto il profilo disciplinare con quella di evitare che un’eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l’inquisito l’esercizio del diritto di difesa.
L’attuale orientamento giurisprudenziale
Secondo le ultime sentenze del Consiglio di Stato, la mancanza di un termine perentorio nel procedimento per le sanzioni disciplinari di corpo rende difficile stabilire un tempo preciso per la sua conclusione. Tuttavia, la clausola “senza ritardo” costituisce il riferimento per la valutazione in concreto, nelle singole fattispecie, del tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti da parte dell’Amministrazione e la contestazione degli addebiti all’interessato. Il ritardo deve trovare una sua specifica giustificazione con riferimento alla particolare situazione accertata o alla particolare complessità delle eventuali necessarie acquisizioni istruttorie.
Un caso di sanzione disciplinare annullata a causa della tardività del procedimento
Nell’ultimo caso preso in esame, conclusosi il 04/01/2024, a causa della tardività nel procedere da parte dell’Amministrazione di appartenenza, il C.d.S. ha annullato la sentenza di primo grado ed il procedimento disciplinare a carico di un militare. In questo specifico caso l’appellante non aveva comunicato alla propria Amministrazione di aver ricevuto decreto di citazione a giudizio nell’ambito di un procedimento penale. La mancata comunicazione faceva scattare la sanzione disciplinare a carico del militare, ma veniva notificata 10 mesi più tardi e senza una ragionevole motivazione.
Conclusioni
Possiamo affermare che nonostante i tempi stabiliti dal codice siano letteralmente molto generici, dal recente e sempre più consolidato orientamento giurisprudenziale l’allungarsi dei tempi sembra giustificato solamente da una difficoltà o complessità nel reperire elementi utili a fare chiarezza sulle vicende in questione.
In ogni caso i militari hanno sempre il diritto di difesa, che deve essere esercitato nel rispetto dei principi di imparzialità e di non discriminazione. Il processo disciplinare deve essere condotto con la massima trasparenza e deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali del militare, nonché delle norme procedurali e sostanziali previste dalla legge.
La valutazione dell’azione amministrativa è cruciale poiché si svolge secondo principi giurisprudenziali spesso non conosciuti dai singoli. Pertanto, presentare un ricorso gerarchico basato su una presunta tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, senza conoscere i criteri e i principi specifici o senza svolgere le necessarie operazioni preliminari, potrebbe seriamente compromettere le possibilità di successo del ricorso e di eventuali futuri ricorsi al TAR.
Approfondimento a cura degli avvocati S.J.G. MAIELLA e P. CARBUTTI:
Quando un procedimento disciplinare è tardivo (Avvocatoamministrativoemilitare.it)
Riferimenti:
– art. 1398 del D. Lgs. 66 del 2010;
– Cons. st. – sez. II – sent. 3720-2022;
– Cons. st. – sez. II – sent. 4608-2022.
– Sentenza C.d.S. Sez. II 00169/2024 del 04/01/2024.
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