TAR Lazio respinge ricorso dei marescialli riguardante il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Lazio, Sezione Prima Bis, ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante il ricorso collettivo presentato da un gruppo di Marescialli delle Forze Armate. Il ricorso, che mirava a contestare gli effetti del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, è stato dichiarato inammissibile.
Contesto del ricorso
Il 3 luglio 2020, i ricorrenti avevano inviato un’istanza al Ministero della Difesa, chiedendo l’applicazione dei criteri di avanzamento previsti dalle normative precedenti, senza penalizzazioni.
La Direzione Generale per il Personale Militare aveva risposto il 14 luglio 2020, affermando che l’avanzamento del personale militare è disciplinato dal Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e che non era possibile derogare dalle procedure previste.
Perché il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso?
I motivi per cui il TAR del Lazio respinge il ricorso dei marescialli possiamo essenzialmente riassumerli in cinque punti:
01) Mancanza di concretezza
Il ricorso non ha fornito una concreta censura rivolta all’operato amministrativo del Ministero.
02) Inconsistenza della pretesa
La richiesta dei ricorrenti di continuare a vedere la loro carriera regolata dalla disciplina del COM previgente alla riforma è stata considerata inconsistente.
03) Assenza di atto applicativo
Non è stato individuato un concreto atto applicativo della normativa contestata.
04) Impossibilità di annullamento
Il T.A.R. ha dichiarato che non può annullare un atto amministrativo per impedire l’applicazione di una norma di rango legislativo.
05) Vizio di costituzionalità
Anche se il ricorso sottintendesse un vizio di costituzionalità della nuova disciplina, sarebbe comunque inammissibile, per mancanza dei presupposti per l’impugnazione, essendo un provvedimento amministrativo emanato conformemente a quanto stabilito dalle norme in vigore.
Condanna alle spese legali
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese legali a favore del Ministero, per un totale di euro 3500,00 oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, nonché altri accessori se dovuti per legge.
Riepilogando
La sentenza del T.A.R. del Lazio rappresenta un importante precedente per i militari delle Forze Armate, sottolineando l’importanza di una chiara e concreta motivazione nei ricorsi amministrativi. La decisione evidenzia anche i chiari limiti del potere giudiziario, il quale non può in alcun modo annullare atti amministrativi per impedire l’applicazione di norme legislative.
Riferimenti:
– Sentenza T.A.R. Lazio N.18155/2024.
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