SOCCORSO PUBBLICO

Assegnazione temporanea

Assegnazione temporanea ad altra sede per motivi familiari

Assegnazione temporanea ad altra sede per motivi familiari. Art. 42bis del Decreto Legislativo 26/03/2001, n.151. Cosa prevede? Al genitore con figli minori FINO a 3 anni di età, la legge consente di richiedere la TEMPORANEA ASSEGNAZIONE in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita l’attività lavorativa. TUTTAVIA

Assegnazione temporanea ad altra sede per motivi familiari Leggi tutto »

Torna in alto