Spese di viaggio e soste, missione nazionale

spese di viaggio missione

Spese di viaggio e soste in materia di trattamento economico di missione nazionale per il personale delle Forze armate e di polizia.

Questo articolo “spese di viaggio e soste” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.

INDICE ARGOMENTI TRATTATI

  • Mezzi di trasporto;
  • Indennità supplementare biglietto;
  • Maggiorazione oraria di viaggio;
  • Obbligo di rientro in sede;
  • Sosta intermedia;
  • Sosta tecnica.

MEZZI DI TRASPORTO

L’Amministrazione può autorizzare il personale militare inviato in missione all’uso dei seguenti mezzi di trasporto, accettando i rimborsi come di seguito elencato: 

Treno

E’ considerato il mezzo ordinario, con rimborso del biglietto:

  • 1ª classe per il personale in s.p.e.;
  • 2ª classe per il personale volontario;
  • biglietto TAV.

Autobus di linea

Quando manca un collegamento ferroviario con la località da raggiungere o se consente di risparmiare tempo.

Nave

E’ considerato il mezzo ordinario se necessari gli spostamenti via mare (ad es. da o per le isole).

Aereo civile

Quando è necessario raggiungere la località di missione il più velocemente possibile o se più conveniente rispetto agli altri mezzi:

  • biglietto classe economica per tutto il personale;
  • biglietto classe “business” per tutto il personale che effettua viaggi transcontinentali superiori a 5 ore.

Mezzo dell’Amministrazione

  • indennità km (€ 0,001).

Mezzo proprio autorizzato (deve essere il più economico)

  • indennità km (€ 0,001);
  • 1/5 del prezzo benzina super a km;
  • pedaggio autostradale;
  • non spetta alcun rimborso per i percorsi compiuti nella località di missione.

Mezzo non autorizzato

  • rimborso del costo del biglietto ferroviario spettante.

Mezzi pubblici o taxi

E’ consentito il rimborso dei mezzi pubblici e del taxi nei casi di indisponibilità del mezzi pubblici o per particolari esigenze di servizio.

INDENNITÀ SUPPLEMENTARE BIGLIETTO

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio è dovuta l’indennità supplementare nelle seguenti misure:

  • 10% del costo del biglietto (senza supplementi) con mezzi di trasporto di linea (terrestre o marittimo);
  • 5% del costo del biglietto per i viaggi in aereo.

MAGGIORAZIONE ORARIA VIAGGIO 

Al personale comandato in missione, durante il viaggio compete un’indennità oraria di missione maggiorata, se impiegato oltre la durata del turno giornaliero:

  • € 6,00 per le forze armate;
  • € 8,00 per le forze di polizia.

Non è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario.

L’ indennità va corrisposta anche per:

  • il tempo trascorso, nel caso di interruzione del viaggio causato da soste o da attesa per cambio di destinazione;
  • il periodo di viaggio con fruizione del vagone letto, della cuccetta o della cabina letto nel caso di viaggio con nave.

In caso di viaggio con mezzo proprio:

  • il tempo di percorrenza si riferisce all’uso del mezzo autorizzato;
  • se il viaggio compiuto è di durata inferiore al mezzo autorizzato, la maggiorazione sarà corrisposta in relazione alla durata effettiva del viaggio.

Non spetta a coloro che durante il viaggio espletano attività lavorativa. Per loro trova applicazione l’istituto del lavoro straordinario:

  • autisti;
  • corrieri;
  • personale di scorta armata;
  • personale di qualsivoglia categoria, che risulti (dal foglio di marcia e con annotazione sul C.V.) conducente dell’automezzo stesso. 

OBBLIGO DI RIENTRO IN SEDE

Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede se:

  • esplica un servizio per il quale non ricorrono esigenze tali da imporre il pernottamento nella località di missione;
  • la distanza fra le due località (missione e sede di servizio) è percorribile con il mezzo di linea più veloce in un tempo non superiore a 90 minuti.

SOSTA INTERMEDIA

In generale compete:

  • per località distanti più di 800 Km e almeno 12 ore di viaggio (col treno);
  • per ulteriori soste (dopo la prima) di almeno 600 Km;

La sosta consentita è inferiore a 24 ore. Durante la sosta compete l’indennità di trasferta (diaria). Non è consentita nei viaggi in cui si fa uso del posto letto, cuccetta o aereo.

SOSTA TECNICA

Viene considerata viaggio con conseguente maturazione delle indennità e maggiorazioni se effettuata:

Con mezzo autorizzato

  • la sosta in stazione/aeroporto/porto (ad es. per voli con più scali);
  • la sosta forzata (scioperi, guasti tecnici del mezzo, incidenti stradali/ferroviari, condizioni meteo avverse);
  • i check-in se documentabili.

Con mezzo proprio non vengono conteggiate eventuali soste tecniche.

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