La sospensione delle indennità operative, incluse quelle supplementari, ai sensi dell’articolo 17, comma 8 della Legge 78/1983.
La legge in alcuni casi di assenza dal comando/reparto ha previsto la sospensione delle indennità operative. Le indennità interessate sono quelle fondamentali per reparti di campagna (art. 3), di imbarco (art. 4), per il controllo dello spazio aereo (art. 7), per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti (art. 14), nonchè tutte quelle supplementari.
Quando vengono sospese le indennità operative militari?
Le indennità operative militari vengono sospese nei seguenti casi di assenza dal servizio:
- malattia non dipendente da causa di servizio: a decorrere dal sedicesimo giorno di assenza;
- licenza straordinaria: a decorrere dal primo giorno di assenza;
- frequenza corsi (presso accademie, scuole e istituti di F.A. o interforze, università o all’estero) con percezione del trattamento economico di missione: a decorrere dal primo giorno.
Quando non viene applicata la sospensione?
La sospensione non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.
Cosa succede se poi non viene riconosciuta la causa di servizio?
Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle
somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Riferimenti:
– art. 17, co. 8, L. 78/1983 (sospensione);
– art. 15, co. 3, D.P.R. 52/2009 (infermità dipendente da causa di servizio).
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