Sei scatti stipendiali: Cosa sono, a chi spettano e come vengono calcolati. Una mini guida per comprendere meglio questo beneficio.
Cosa sono i sei scatti stipendiali?
I sei scatti stipendiali sono degli aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile. Vengono calcolati all’atto della cessazione dal servizio e sono utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita (TFS). Sino al 2015 venivano attribuiti anche per compensare il mancato raggiungimento della promozione al grado superiore, come era previsto dal codice dell’ordinamento militare (articoli poi abrogati dalla legge di stabilità 2015).
A chi spettano i sei aumenti periodici?
Spettano al personale appartenente al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ovvero:
- Esercito Italiano;
- Marina Militare;
- Aeronautica Militare;
- Arma dei Carabinieri;
- Guardia di Finanza;
- Polizia di Stato;
- Polizia Penitenziaria;
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (dal 1° gennaio 2022).
Tali aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato:
- retributivo, +18 anni di servizio al 31.12.1995;
- misto, in servizio prima del 31.12.1995, ma con meno di 18 anni di servizio a quella data;
- contributivo, in servizio a partire dal 01.01.1996.
Gli aumenti si aggiungono a qualsiasi altro beneficio spettante.
Quando spettano i sei scatti stipendiali?
Spettano al personale militare e civile appartenente alle amministrazioni sopra elencate, che ha maturato almeno uno dei seguenti requisiti:
- cessato dal servizio per limiti di età (varia a seconda del ruolo, dai 60 ai 65 anni);
- divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto;
- cessato dal servizio a domanda con almeno 35 anni di servizio e 55 anni di età.
ATTENZIONE !!! Riguardo al punto “tre” però occorre fare una precisazione. Nonostante i numerosissimi contenziosi, ad oggi non è chiaro se tutte le sedi INPS riconoscano in automatico il beneficio al momento della liquidazione del TFS, infatti nel recente passato ciò è avvenuto solo a seguito di ricorso amministrativo e condanna dell’Istituto.
Perchè alcune sedi dell’INPS non includono i sei scatti raggiunti i requisiti di cui al punto 3?
Per rispondere a questa domanda vale la pena riproporre un estratto di una sentenza riguardante l’argomento, che contesta l’interpretazione dell’Istituto:
L’INPS sovrappone impropriamente due discipline aventi diverso oggetto, cioè quella dettata dall’art. 6-bis d.l. 387 del 1987 in materia di determinazione del TFS per il personale delle forze di polizia (richiamata altresì dall’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, d.lgs. 66 del 2010), che dispone l’applicazione di un beneficio pari a sei scatti stipendiali, e quella relativa al conseguimento del diritto a percepire la pensione di anzianità.
L’interpretazione fornita dall’INPS violerebbe quindi il primario criterio interpretativo della legge cioè quello che impone di attribuire rilievo al senso proprio delle parole adoperate (art. 12 preleggi). Un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti.
Sentenza N. 133/2021 del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
Come vengono calcolati gli aumenti periodici
Sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, vengono calcolati in base all’ultimo parametro stipendiale, all’IIS (indennità integrativa speciale), agli eventuali benefici da infermità dovuta a causa di servizio o combattentistici, sull’importo relativo alla RIA (retribuzione individuale di anzianità), sull’IVC (indennità di vacanza contrattuale) e sull’eventuale assegno ad personam in godimento.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 il beneficio è stato riconosciuto anche al personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le seguenti modalità:
- uno scatto (2,5%) dal 1° gennaio 2022;
- due scatti (5%) dal 1° gennaio 2023;
- tre scatti (7,5%) dal 1° gennaio 2024;
- cinque scatti (12,5%) dal 1° gennaio 2027;
- sei scatti (15%) dal 2028.
Per il personale dirigente e per quello direttivo, con trattamento stipendiale dirigenziale, i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio comprensivo degli eventi scatti biennali e dei benefici di infermità, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80 e delle altre indennità (es. indennità perequativa, di posizione, assegni di valorizzazione dirigenziale).
ATTENZIONE !!! I sei scatti non si applicano, invece, sull’assegno funzionale (+17, +27, +32 anni di servizio).
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile, l’importo corrispondente al beneficio rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B), precedentemente determinate.
Ciò senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18%. In sostanza il 15% dello stipendio come sopra determinato deve essere moltiplicato per le relative aliquote di rendimento maturate dall’assicurato in funzione dell’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 a seconda dei casi.
Ritenuta contributiva
Per l’attribuzione della maggiorazione in parola la legge prevedeva l’applicazione di una aliquota contributiva a carico del lavoratore pari, in origine, all’8,75% poi incrementata progressivamente a partire dal 1998, secondo la tabella A) allegata al D.lgs. 165/1997.
Per effetto della Riforma Fornero dal 1° gennaio 2012 la relativa contribuzione deve essere calcolata con l’applicazione dell’aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativamente del 15% (messaggio inps 21324/2012).
Calcolo con le regole del sistema misto o interamente contributive
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996 (o dal 1.1.2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31.12.1995) l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo prevista dall’art. 1, comma 23, legge n. 335/1995.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina, pertanto, un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante contributivo che ogni anno viene rivalutato per il cd. tasso di capitalizzazione e, quindi, incrementa la cd. quota c di pensione.
Al riguardo l’Inps ha confermato che l’imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allo stipendio parametrato come sopra individuato, e che su tale maggiorazione si applica l’aliquota pensionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito.
Va precisato che, per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.1995, per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici sono calcolati secondo le regole del sistema retributivo, sopra evidenziate.
Gli scatti vengono attribuiti d’ufficio, tranne per tutti coloro che cessano dal servizio “a domanda”. Questi ultimi sono assoggettati al pagamento della restante contribuzione supplementare per il periodo intercorrente fra la data di collocamento in congedo e quella relativa al raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, applicando l’aliquota sopra citata sugli emolumenti percepiti l’ultimo giorno del servizio.
Riferimenti:
– art. 3 l. 539/1950 (definizione mutilati o invalidi per servizio);
– art. 6 bis decreto legge 387/1987 (sei scatti forze di polizia);
– artt. 1863 e 1911 del C.O.M. (sei scatti forze armate);
– legge 487/1987 (conversione in legge sei scatti);
– art. 13 D.lgs. 503/1992;
– art. 4 D.lgs. 165/1997;
– art. 1 co. 98 l. 234/2021 (estensione VVF);
– Sentenza C.d.S. n. 2833/2023;
Buongiorno,a tal proposito vi comunico che io e parecchi colleghi m.lli aeronautica militare,andati in congedo a domanda,pur avendo più di 35 anni effettivi e 55anni anagrafici al momento del congedo,non abbiamo avuto i 6scatti sul TFS abbiamo fatto ricorso al TAR Sicilia ma il giudice ha sancito che questo beneficio spetta solo alle forze di polizia e non alle FF.AA quindi ha rigettato il ricorso.