Rimborso spese legali

rimborso spese legali

Disciplina, rimborso delle spese legali per il personale delle forze armate e di polizia, art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

Quando si può chiedere il rimborso delle spese legali?

Il rimborso delle spese legali può essere richiesto solo se in possesso dei tre requisiti fondamentali, ovvero il dipendente precedentemente imputato:

  1. stava agendo in nome e per conto dell’amministrazione, oltre che nell’interesse della sua amministrazione;
  2. è stato assolto con formula piena (nessuna responsabilità del dipendente);
  3. sia stato vittima di illecite condotte altrui (calunnia, diffamazione o millantato credito).

NON SPETTA nel caso di estinzione del reato per prescrizione o per mancanza delle condizioni di procedibilità dell’azione.

Per meglio comprendere quanto detto proponiamo tre esempi:

Esempio nr. 1

Il Sergente Francesco Verdi ha sostenuto delle spese in un procedimento penale avente come imputazione l’improprio utilizzo dei permessi previsti dalla l. n. 104 del 1992. Il procedimento si conclude con sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”. 

Spetta il rimborso?
No, perché, nonostante l’assoluzione, trattasi di condotte estranee all’adempimento degli obblighi istituzionali.

Esempio nr. 2

L’Appuntato Marco Rossi ha sostenuto delle spese in un procedimento penale avente come imputazione concorso nella detenzione e spaccio di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti. Il Brigadiere viene accusato mentre stava svolgendo delle indagini sulla detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento si conclude con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Spetta il rimborso?
Si, perché in questo caso stava agendo in nome e per conto dell’amministrazione, nonché nell’interesse della sua amministrazione.

Esempio nr. 3

Il Maresciallo Giuseppe Bianchi ha sostenuto delle spese in un procedimento penale avente come imputazione rivelazione di segreti d’ufficio ad un privato cittadino. Il procedimento si conclude con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

Spetta il rimborso?
No, perché, nonostante l’assoluzione, i fatti per cui risultava imputato non sono in alcun modo legati all’espletamento del servizio o ai propri obblighi istituzionali.

Come richiedere il rimborso?

Si deve inviare un’istanza con i seguenti allegati:

  • copia conforme all’originale degli atti giudiziari;
  • nota spese/fattura quietanzata;
  • modulo di rilevazione dati anagrafici e coordinate bancarie;
  • eventuale richiesta di anticipo.

Nel caso in cui il personale si trova in congedo l’istanza verrà inviata direttamente dall’interessato all’ufficio competente.

A chi bisogna inviare l’istanza?

Per le forze armate:
Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 3^ Divisione

Per le forze di polizia:
Ufficio Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane

L’ufficio competente chiede il parere di congruità all’Avvocatura dello Stato (obbligatorio e vincolante) e istruisce la pratica 60 giorni dalla pronuncia.

Per maggiori informazioni sul procedimento disciplinare consulta la Guida Tecnica – “Procedure disciplinari” (file .pdf 4MB).


Riferimenti:
– FAQ Ministero della Difesa;
– D.L. 25 marzo 1997, n. 67 art.18;
– Cons. St. 3427/2018;
– Cons. St. 8137/2019;
– T.A.R. Lazio sez. I, 26/04/2019, n.350;
– Cass. 27/04/2021;

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