Requisiti per l’accesso alla pensione: una breve guida sul sistema pensionistico del personale appartenente alle forze armate e di polizia.
I requisiti per l’accesso alla pensione per i dipendenti pubblici italiani, in particolare per coloro che appartengono alle forze armate, alle forze di polizia e ai vigili del fuoco, è regolato da specifici requisiti.
Questo articolo ha lo scopo di fornire un’analisi dettagliata di questi requisiti, offrendo un quadro chiaro e completo per coloro che sono interessati a comprendere meglio questo importante aspetto del sistema pensionistico italiano.
Valutazioni sull’aspettativa di vita
La valutazione sulla speranza di vita, viene elaborata sulla base dei dati sulla mortalità forniti annualmente dall’ISTAT. I dati vengono acquisiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che con cadenza biennale emanano il decreto che conferma o aumenta i requisiti minimi per la cessazione dal servizio permanente.
L’ultimo decreto del MEF ha confermato che non si è registrato un aumento della speranza di vita nella popolazione del nostro paese. Di conseguenza, le disposizioni in vigore fino a dicembre 2024 rimarranno invariate fino al biennio successivo 2025-2026.
Attuali requisiti necessari per la pensione (2024-2026)
Per ottenere il diritto al trattamento pensionistico, il personale deve soddisfare i requisiti di seguito descritti:
Pensioni di Anzianità (Cessazione Anticipata)
Il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico può cessare anticipatamente dal servizio permanente con diritto al trattamento pensionistico se possiede uno dei seguenti requisiti:
- Anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni. Il diritto alla pensione si acquisisce dopo 12 mesi (la cosiddetta “finestra mobile”).
- Anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Il diritto alla pensione si acquisisce dopo 15 mesi (12 mesi di “finestra mobile” più un ulteriore posticipo di 3 mesi).
- Massima anzianità contributiva corrispondente all’80%, purché sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni. In questo caso, per ottenere la pensione, è necessario attendere 12 mesi (“finestra mobile”).
Ecco una tabella con alcuni esempi per la pensione di anzianità:
Pensioni di Vecchiaia (Limiti d’Età)
Se al raggiungimento del limite di età previsto per il grado e la qualifica di appartenenza è stato raggiunto il requisito contributivo per la pensione di anzianità e si è trascorso il periodo di “finestra mobile”, la cessazione dal servizio avviene il giorno successivo al raggiungimento di tale limite di età.
Se, invece, al raggiungimento del limite di età, non è stato raggiunto il requisito minimo contributivo per la pensione di anzianità, il limite di età deve essere incrementato di 12 mesi. Il diritto alla pensione si acquisisce dopo 12 mesi (“finestra mobile”), che decorrono dalla data di maturazione dell’anzianità minima contributiva.
Se, alla data del compimento del limite di età, è stato raggiunto il requisito minimo contributivo per le pensioni di anzianità, ma non il periodo di “finestra mobile”, il personale militare prolungherà il servizio per un periodo pari a un anno o frazione di anno necessaria al completamento della “finestra mobile”. Resta salva la facoltà di cessare dal servizio con differimento dell’accesso al trattamento pensionistico.
Ecco una tabella con alcuni esempi per la pensione di vecchiaia:
Che cos’è la finestra mobile?
La “finestra mobile” nel sistema pensionistico italiano è un periodo di tempo, stabilito per legge, che ritarda l’effettiva ricezione della pensione rispetto al momento in cui si raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi necessari per averne diritto. Attualmente, questa finestra è di 12 mesi, ma può essere estesa di altri 3 mesi per coloro che accedono alla pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età.
Pensionamento per infermità
Il pensionamento per infermità è possibile se il personale, che abbia maturato un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo, viene ritenuto non idoneo al servizio incondizionato dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO). Questo vale anche se il personale è in possesso di idonea capacità lavorativa residuale, come risulta dal verbale di riforma rilasciato dal “Comitato di verifica per le Cause di Servizio”, che ha l’ultima parola sulla decisione finale sull’idoneità.
Pensionamento per decesso
In caso di decesso in attività di servizio, il diritto alla pensione si matura se il deceduto ha accumulato un’anzianità di servizio di almeno 15 anni, oppure ha versato contributi per almeno 5 anni, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.
Link utili:
– Circolare n. M_DGMIL REG 2021 0126528 del 17/03/2021 (Compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente. Edizione 2021).
– Circolare Ministero Interno 333/H/N18ter del 24/05/2018 (Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita).
Riferimenti normativi:
– Decreto MEF 18/07/2023 (adeguamento speranza di vita biennio 2025/2026);
– Circolare INPS 28/2022;
– Circolare INPS 19/2020;
– Messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013 dell’INPS.pdf.
– art. 24 comma 18 del Decreto legge nr. 201/2011;
– art. 18 comma 22 ter del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011 (estensione finestra mobile);
– art. 12 commi 1, 2 e 12-bis del Decreto legge n. 78/2010;
– Legge n. 122 del 2010 (c.d. “finestra mobile”);
– art. 2 del D.lgs n. 165 del 1997;
– art. 2 comma 1 della L. n. 335/95.
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