Trattamento economico accessorio eventuale – Compensi per il servizio di reperibilità per il personale delle forze armate.
Questo articolo “reperibilità forze armate” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.
Il servizio di reperibilità nelle forze armate è un istituto introdotto nel 1990. Tale istituto prevede che il personale militare cui venga fatto obbligo di mantenere la reperibilità per almeno dodici ore, debba essere compensato con 1/12 della durata del servizio. Successivamente è stato stabilito un limite alla possibilità di ricorrere al predetto istituto, che non può superare le 6 giornate feriali e le 2 festive al mese.
La reperibilità è definita come l’obbligo di raggiungere la sede di servizio entro un tempo massimo di 2 ore. Il compenso per tale prestazione, è da calcolare in maniera differenziata a seconda del periodo di effettivo impiego (arco diurno, notturno, feriale o festivo).
È importante sottolineare che tale compenso non remunera una prestazione di lavoro effettivamente resa, ma la disponibilità del personale a prestarla nei modi e nei termini stabiliti. Qualunque prestazione resa durante il servizio di reperibilità non interrompe il computo del periodo utile al compimento del servizio di reperibilità, i cui compensi (quello della reperibilità e quello della prestazione) si cumulano.
Inoltre, la reperibilità deve risultare in specifici ordini di servizio e non dallo statino individuale riepilogativo mensile, mentre il relativo compenso deve essere tenuto in conto al solo fine del raggiungimento del monte ore annuo di prestazioni straordinarie retribuibili.
Infine, è importante distinguere gli obblighi derivanti dallo svolgimento del servizio di reperibilità dagli obblighi derivanti dalla totale disponibilità al servizio. Quest’ultimo non prevede la corresponsione di alcun compenso e non obbliga il personale a permanere nella sede di servizio o nella località di abituale dimora.
Fonti:
– D.M. del Ministro della Difesa il 25 settembre 1990;
– art. 11, comma 6, del D.P.R. 13 giugno 2002, n.163;
– art. 14, comma 7, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52;
– L. n. 231/90, art. 10, co. 1.
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