Licenza Straordinaria per gravi motivi

Licenza Straordinaria per gravi motivi

Licenza Straordinaria per gravi motivi, spettante al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Questo breve articolo “Licenza Straordinaria per gravi motivi” fa parte della nostra raccolta Licenze e permessi forze armate e di polizia. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale in divisa un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.

Fino ad un massimo di 45 giorni annui

  • Gravi motivi per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi, del patrigno, della matrigna o dei figli di questi:
    • Giorni 10 per coniuge, genitori, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore, patrigno e matrigna.
    • Giorni 7 per fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna.

Non è differibile per esigenze di servizio.

  • Gravi motivi per assenze dovute a infermità o malattie, documentate da idonea certificazione medica: Durata pari a quella della prognosi riportata sulla certificazione medica che attesta la necessità di cure a carico del destinatario.

Superato il tetto annuo di 45 giorni di licenza straordinaria, il militare è collocato d’ufficio in aspettativa per infermità.

  • Gravi motivi per gravi motivi debitamente documentati: Fino a 45 giorni annui.

Il Comandante di Corpo ha il potere discrezionale di valutare la gravità dei motivi addotti dal richiedente, accertandone la reale esistenza.

  • Gravi motivi per adempiere agli obblighi di formazione continua del personale sanitario: Fino a giorni 8 annui.

E’ concessa, nelle more dell’emanazione di un provvedimento di concertazione, al personale sanitario esercente le professioni sanitarie sottoposto all’obbligo di formazione continua, ad esclusione degli Ufficiali medici per i quali è già prevista la “licenza straordinaria per aggiornamento scientifico”. Le attività svolte ai fini dell’assolvimento del suddetto obbligo devono essere debitamente documentate.

Oltre il limite di 45 giorni annui

  • Eventi e cause particolari (gravi motivi familiari): Fino a 2 anni nella vita lavorativa (compresi eventuali periodi fruiti ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001).

E’ senza assegni. Determina detrazione di anzianità ai fini pensionistici e della progressione di carriera. Durante il suo utilizzo non si matura la licenza ordinaria e la tredicesima mensilità.

  • Per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità: Fino a 2 anni nella vita lavorativa (compresi eventuali periodi fruiti ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000).
    Tale licenza:
    • determina detrazione di anzianità solo ai fini della progressione di carriera;
    • non è conteggiata ai fini del trattamento di fine rapporto;
    • non dà diritto alla maturazione di licenza ordinaria e tredicesima.

I congiunti della persona disabile da ammettere al beneficio sono individuati secondo un preciso ordine di priorità stabilito dalla norma. Tra due periodi di tale licenza è necessaria l’effettiva ripresa del servizio, anche per un solo giorno.

  • Licenza di Paternità: Dopo la nascita del figlio, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Qualora la madre non eserciti attività lavorativa, il beneficio è invocabile dal militare padre in caso di morte o grave infermità della medesima nei tre mesi successivi alla nascita del figlio.


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Riferimenti:
– art. 16-bis del Decreto Legislativo n. 502/1992;
– art. 13, comma 1 del D.P.R. n. 394/1995;
– art. 48, comma 1 del D.P.R. n. 395/1995;
– Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996;
– art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000;
Decreto Legislativo n. 151/2001 (artt. 28, 29, 30, 31, 42);
– art. 211 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
– Circolare di Persomil n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014;
– Circolare di Persomil n. M_D GMIL 1203795 del 15 ottobre 2014;
– Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015;
– Circolare n. M_D GMIL 0413180 del 15 luglio 2015.


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