Licenza Ordinaria per servizio in territorio nazionale spettante al personale appartenente alle Forze Armate e di Polizia.
Questo articolo “Licenza Ordinaria” è parte della raccolta “Linee Guida – licenze e permessi per le Forze Armate e di Polizia a ordinamento civile/militare“. Aggiornate ai DD.PP.RR. 15 marzo 2018, n. 39 e 40.
ATTENZIONE: L’articolo con i periodi di licenza maturata durante il servizio all’estero adesso lo trovi QUI.
Di seguito la Licenza Ordinaria per periodi di servizio prestato in territorio nazionale:
In caso di orario settimanale articolato su 6 giorni:
- fino a 3 anni di servizio: giorni 30;
- da 3 a 15 anni di servizio: giorni 32;
- da 15 a 25 anni di servizio: giorni 37;
- oltre 25 anni di servizio:
- giorni 45;
- giorni 47 (se maturati entro il 31 dicembre 1996).
In caso di orario settimanale articolato su 5 giorni:
- fino a 3 anni di servizio: giorni 26;
- da 3 a 15 anni di servizio: giorni 28;
- da 15 a 25 anni di servizio: giorni 32;
- oltre 25 anni di servizio:
- giorni 39;
- giorni 41 (se maturati entro il 31 dicembre 1996).
Nell’anno di immissione o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è calcolata in proporzione di 1/12 di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.
Nell’anno solare in cui si matura il requisito della maggiore anzianità di servizio, si ha diritto a fruire per intero della licenza ordinaria nella maggiore misura prevista.
Ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria va considerato il servizio comunque prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate.
Leggi anche: Licenza Ordinaria per servizio in territorio estero
Periodi esclusi dal calcolo dell’anzianità di servizio
- aspettativa per:
- motivi privati;
- ricongiungimento familiare all’estero;
- congedo per la formazione;
- contratti o assegni di ricerca;
- assenze indebitamente fruite, qualora la fruizione di giorni non spettanti sia imputabile a colpa del militare (art. 911-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010);
- licenza straordinaria senza assegni per eventi e cause particolari (art. 4, c. 2, L. 53/2000).
Pur essendo utili ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, non si matura licenza ordinaria durante i periodi di:
- aspettativa:
- per mandato elettorale;
- in attesa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (per i militari giudicati permanentemente non idonei in modo parziale);
- licenza straordinaria o aspettativa per dottorato di ricerca o borse di studio universitarie;
- licenza straordinaria per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001);
- aspettativa per assenze indebitamente fruite (art. 911-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010);
- licenze straordinarie per congedo parentale (a esclusione di quello rientrante nel limite di 45 giorni annui di licenza straordinaria) e per malattia del figlio, solo per il personale dell’Arma dei Carabinieri.
Il diritto alla licenza ordinaria non è, invece, riducibile in ragione di assenza per infermità. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Vige il principio generale secondo cui la licenza ordinaria deve essere obbligatoriamente fruita dal personale, senza possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di mancata fruizione della stessa.
Proroga licenza ordinaria
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza.
In caso di malattia
Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a 3 giorni, debitamente e tempestivamente documentate dall’interessato..
Limite temporale per la fruizione della licenza ordinaria
Il dipendente deve fruire della licenza residua entro i 18 mesi successivi all’anno di spettanza.
Monetizzazione della licenza ordinaria non fruita
Il lavoratore ha diritto alla retribuzione della licenza ordinaria non fruita (sia pregressa che ricevuta) prima della cessazione del rapporto di lavoro, ancorché egli abbia cessato dal servizio a domanda o per limiti di età, purché la mancata fruizione non dipenda dalla volontà del dipendente (ad esempio, a causa di malattia) o dalla negligente vigilanza dell’Amministrazione.
Spetta quindi solo nel caso in cui esista agli atti la pertinente documentazione personale comprovante che l’interessato non abbia potuto fruire della licenza spettante a causa dei sopravvenuti impedimenti.
Cessione licenza ordinaria
Finalmente è possibile. Si possono cedere anche i riposi settimanali e i riposi per recupero dei festività. La cessione avviene a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Inoltre i giorni di licenza acquisiti non possono essere in alcun caso monetizzati.
Vediamo come funziona:
- il militare cedente dovrà comunicare, entro il 30 settembre, al proprio Comando la
volontà di cedere giorni di licenza o riposo ad altro militare, indicandone l’Ente/Reparto di
appartenenza; - il Comando del militare cedente, dopo aver verificato la disponibilità dei giorni ceduti, invierà
tempestivamente detta comunicazione al Comando del militare ricevente; - il Comando del militare ricevente procederà a notificare al militare interessato i giorni di
licenza/riposo a lui ceduti, dandone sollecita comunicazione al Comando del militare cedente.
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Riferimenti normativi:
– art. 4, c. 2, L. 53/2000;
– art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001;
– Circolare M_D 0093350 del 28/03/2013;
– art. 26 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 12 del D.P.R. n. 40/2018 (limite 18 mesi);
– art. 259, comma 6 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (proroga limite causa sars-covid);
– Circolare M_D AB05933 del 03/06/2022.
Salve, vorrei sapere se c’è una scadenza minima o massima dei giorni maturati in missione.
Ad esempio: se effettuo 6 mesi all’estero, maturando circa 24/25 giorni
Questi al mio rientro in sede di servizio, dovranno essere subito decuratati per andare in licenza o possono rimanere in memoria sige per un certo tempo?
Nel caso fosse possibile avere anche una normativa a riguardo.
Grazie per l’attenzione.