Approfondimento sulle indennità di impiego operativo per le forze armate e le forze di polizia disciplinate dalla legge n. 78/1983.
Può sembrare complicato capire i criteri di attribuzione delle indennità di impiego operativo, soprattutto per il personale alle prime armi.
Sono tante le normative che col passare del tempo hanno modificato la legge nr. 78/83. Tra percentuali di calcolo, trascinamento, assenze e cumulabilità può venire il mal di testa. Noi cercheremo di spiegare in maniera chiara e semplice il mondo delle indennità operative per renderlo più accessibile.
INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO – CRITERI GENERALI
Le indennità di impiego operativo sono disciplinate dalla legge n. 78/1983, questa legge prevede come base dipartenza un’indennità detta appunto “operativa di base” (art. 2). Da quest’ultima vengono calcolate tutte le altre indennità in misura percentuale; le indennità operative sono suddivise in due categorie: “fondamentali” e “supplementari” (più avanti vedremo la differenza nel capitolo intitolato “cumulabilità delle indennità”).
Sono state ideate per i militari che sono in possesso di particolari requisiti e sono state introdotte per compensare quei compiti che comportano un rischio, un disagio o che richiedono un maggiore impegno sia mentale che fisico. Le indennità operative variano a seconda del tipo di impiego e quasi tutte sono “verticalizzate”, ovvero l’importo cambia in relazione al grado o all’anzianità di servizio, per premiare seppur in misura diversa sia la posizione gerarchica sia l’esperienza maturata.
MATURATO ECONOMICO
Supponiamo che un militare, con tanti anni di servizio alle spalle, abbia diritto ad una determinata indennità. Spinto dalla voglia di migliorarsi, decide di partecipare ad un concorso interno, lo vince e avanza di grado. A questo punto però potrebbe succedere che l’indennità del nuovo grado sia inferiore alla precedente. Per superare questo ostacolo è stato introdotto il “maturato economico” ovvero un assegno che ha lo scopo di compensare la differenza tra l’indennità percepita nel vecchio grado ed il nuovo.
MAGGIORAZIONE O TRASCINAMENTO
Alcune indennità prevedono dei benefici economici, mi riferisco alla maggiorazione delle indennità operative, meglio conosciuto con il nome di “trascinamento”. Per spiegarlo meglio abbiamo scritto un articolo che trovate >>>QUI<<<
CUMULABILITA’ DELLE INDENNITA’
Le indennità fondamentali, a differenza di quelle supplementari, non sono tra loro cumulabili, fatta salva la possibilità riconosciuta al militare di optare per quella più favorevole. I predetti divieti possono essere derogati solo in casi particolari, espressamente previsti dall’art. 17.
INDENNITA’ OPERATIVE NEI PERIODI DI ASSENZA
Le indennità di cui agli artt. 3, 4, 7 e 14, e tutte le supplementari, non sono corrisposte nei casi riportati nel seguente articolo di approfondimento. >>>QUI<<<
REGIME FISCALE INDENNITA’ OPERATIVE
Le indennità di imbarco, aeronavigazione e volo e le relative indennità supplementari concorrono alla determinazione del reddito complessivo, nella misura del 50%. Lo stesso regime si applica all’indennità di supporto al dispositivo navale (c.d. “mezzo imbarco”). Le indennità supplementari di comando terrestre e di marcia nonché l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia concorrono per intero alla determinazione del reddito complessivo. L’indennità supplementare di fuori sede è soggetta al prelievo nelle stesse misure e modalità dell’indennità di missione, essendo entrambe destinate a ristorare il medesimo disagio.
TABELLA INDENNITA’ OPERATIVA DI BASE
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