La forzatura del diritto internazionale

La forzatura del diritto internazionale

La forzatura da parte russa del diritto internazionale per motivare l’aggressione all’Ucraina.

Ormai, è ben palese la condotta russa di occupare manu militari uno Stato indipendente e sovrano come l’Ucraina, membro delle Nazioni Unite, che ha tracciato la flagrante violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta onusiana, la quale bandisce il ricorso ad ogni strumento bellico contro l’integrità territoriale di uno Stato. Mosca ha motivato il suo comportamento a suo piacimento, mediante la manipolazione e la distorsione di alcuni elementi cardini relativi, ad esempio, al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, alle disposizioni sull’azione coercitiva armata e via discorrendo. In questa disamina è utile esporre degli esempi di come spesso il Cremlino utilizzi le diciture del diritto internazionale per raggiungere scopi che, in realtà, vanno contro le norme dello stesso diritto internazionale.

Alcuni giorni prima di invadere l’Ucraina, il presidente Vladimir Putin provvedeva a firmare due decreti che riconoscevano le due repubbliche separatiste di Donetsk e di Luhansk, in cui vengono determinati una serie di disposizioni che vanno dalla volontà dei rispettivi popoli ad autodeterminarsi, all’istaurazione dei rapporti diplomatici, alla conclusione dei trattati di amicizia, di cooperazione e di reciproca assistenza tra la Russia e i due Stati separatisti riconosciuti, sino all’impegno di Mosca a supportare la pace nei rispettivi territori. Questa decisione russa è stata duramente criticata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite come una chiara violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, sostenendo che i principi della Carta onusiana non sono un menu à la carte, e definendo la retorica russa una perversione del concetto di mantenimento della pace; non solo, ma ha chiaramente sottolineato che quando le truppe militari di uno Stato terzo fanno ingresso nel territorio di uno altro Stato, senza il consenso di quest’ultimo, non possono essere inquadrate come operazioni di peace-keeping.

L’osservazione del Segretario Generale onusiano è significativa per la mera ragione che il riferimento del Cremlino all’intervento pacifico nelle due province separatiste era solo una specie di modus operandi nel voler forzare e mutare le norme del diritto internazionale, nel senso che ci dovevano essere dei Trattati con entrambi i territori separatisti, per poi realizzare le presunte funzioni a favore della pace. Il presidente Putin si è dato subito da fare per firmare le leggi federali sulla ratifica di entrambi gli accordi relativi all’amicizia, alla cooperazione ed all’assistenza reciproca con le repubbliche di Donetsk e Luhansk, in cui, in maniera identica, viene sancito che le due repubbliche separatiste riconosciute dal governo russo devono prestarsi reciprocamente il supporto necessario, anche militare, nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva, ai sensi dell’articolo 51 della Carta onusiana.

Nel suo intervento televisivo alla nazione, Vladimir Putin menzionava la legittima difesa come giustificazione per la c.d. operazione militare speciale, sostenendo la sua tesi con un riferimento esplicito all’articolo 51 della Carta onusiana. Se Putin intendesse la norma citata, di certo non è stato chiaro nell’informare il suo pubblico televisivo che, in realtà, l’esercizio in autotutela richiede l’esistenza di un vero e proprio attacco armato contro uno Stato membro dell’ONU. Ergo, l’Ucraina non ha né minacciato, né attaccato il territorio russo, anche se Mosca volesse considerare che i suoi due alleati sorti dal riconoscimento siano stati vittime di attacchi armati da parte delle forze militari ucraine, non può reclamare il diritto di legittima difesa enunciato nella Carta onusiana, per la semplice ragione che le due repubbliche separatiste non sono affatto Stati membri delle Nazioni Unite.

Altro aspetto che reputo interessante consiste nell’aver definito tale occupazione da parte della Russia come una semplice “operazione militare speciale” e non come un’aggressione al territorio ucraino. Va precisato, in primis, che tale espressione utilizzata da Putin non è enunciato nel diritto internazionale dei conflitti armati, anzi i termini appropriati sarebbero stati guerra o conflitto armato internazionale. Conseguentemente, si può ben comprendere per quale ragione il Presidente russo non abbia utilizzato nessuno delle parole sancite nelle IV Convenzioni di Ginevra, per il mero motivo che la parola aggressiva guerra non sarebbe stata approvata dal suo entourage governativo e il senso del termine giuridico conflitto armato internazionale potrebbe non essere stato inteso da alcuni membri dell’enclave putiniana.

A sua volta, va anche aggiunto che tale operazione speciale di carattere militare, anche se nella realtà dei fatti è una guerra a tutti gli effetti contro la sovranità, l’integrità e l’indipendenza di un altro Stato, non deve avere un periodo lungo, ma relativamente di una durata breve che dovrebbe portare all’esito di un eventuale successo. L’annessione della Crimea, ad esempio, viene delineata, secondo il punto di vista russo, come un’operazione per l’allineamento crimeano.

Dall’inizio del conflitto russo-ucraino, il Cremlino infatti avevo disposto che i mass-media non dovessero usare la parola guerra, ma la dicitura operazione militare speciale, che ha come obiettivo finale la smilitarizzazione dell’Ucraina, e quindi, se qualche giornalista in Russia dovesse usare la parola guerra, rischierebbe l’incriminazione e il carcere. Volente o nolente, le autorità russe sono tenute ad adempiere all’applicazione delle norme del diritto internazionale dei conflitti armati in questo braccio bellico con l’Ucraina ed essere pronti ad assumersi le responsabilità delle sue continue violazioni.

Altra distorsione putiniana riguarda la questione del genocidio, in base alla quale l’Ucraina veniva accusata che stava compiendo un vero e proprio crimine di genocidio nei confronti degli individui di lingua russa sia nella repubblica separatista di Donetsk, che in quella Luhansk. Nel 2014, la Russia avviava un procedimento penale con l’accusa di presunto crimine di genocidio nei confronti delle popolazioni filorusse nei territori orientali dell’Ucraina. Chiaramente, visto che il corpus delicti di questo crimine non incornicia le etnie linguistiche, il reclamo di evidenziare la commissione del crimine di genocidio nei riguardi delle persone che parlano la lingua russa può ritenersi non inquadrabile e non corretta.

D’altronde, la Russia non ha alcuna giurisdizione di tipo penale in relazione al crimine di genocidio che viene posto in essere all’estero, sebbene tale giurisdizione spetti solo allo Stato territoriale e alla Corte penale internazionale. L’estensione extraterritoriale, pertanto, di tale giurisdizione, che ha come fine quello di proteggere i cittadini legati dall’etnia linguistica, non può combaciare con il diritto internazionale e che la stessa Ucraina potrebbe reclamare come una violazione del diritto internazionale generale stesso. Anche le autorità di Kiev hanno posto dinanzi un analogo argomento, presentando il ricorso contro la Russia alla Corte Internazionale di Giustizia, negando le accuse di genocidio e asserendo che le autorità di Mosca non ha prove schiaccianti e giuridiche per poter agire in e contro lo Stato ucraino per prevenire e punire qualsiasi presunto genocidio. L’Ucraina, inoltre, ha sottolineato come la Russia abbia ridotto la Convenzione relativo al crimine di genocidio a coriandoli.

Si comprende chiaramente che le autorità di Mosca stiano forzando sull’architettura del diritto internazionale unicamente per fuorviare sia i propri cittadini, sia quei pochi Paesi che sono dalla parte della Russia con concetti errati per motivare la propria condotta aggressiva nei riguardi dell’Ucraina. Tuttavia se la Russia stessa, anziché distorcere il diritto internazionale, oltre a mettere da parte il suo troppo orgoglio, si impegnasse a metterlo in pratica, di certo l’attuale conflitto bellico che vede, purtroppo, molte vittime innocenti, potrebbe spegnersi facendo prevalere il buon senso e la ragione. Le norme del diritto internazionale ci sono proprio per salvaguardare sia la pace tra i popoli, sia la sicurezza dell’intero pianeta, come pure per evitare di portare l’intera umanità ad un III conflitto mondiale.

di Giuseppe Dr. Paccione

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