Insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale

SIM Guardia di Finanza

Lettera del SIM Guardia di Finanza indirizzata al Comando Generale: Insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale – criticità.

Facendo seguito alla comunicazione trasmessa alla S.V. lo scorso 13 dicembre, ad oggetto “Obbligo vaccinale e assenza dal servizio“, con la presente questa Organizzazione Sindacale ha necessità di segnalare una ulteriore distonia, sicuramente di natura involontaria, finanche inconsapevole, rilevabile nella circolare 354509 datata 11 dicembre 2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza concernente sostanzialmente le disposizioni applicative sull’estensione dell’obbligo vaccinale al personale del comparto sicurezza previste dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, al punto 5.b. (e nel facsimile in allegato 2 alla stessa) concernente l’interpello per iscritto via pec ai militari che non risultino vaccinati a produrre, entro i successivi cinque giorni, la documentazione per evitare la sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa e dalla retribuzione.

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Nel citato documento, risulta essere stato omesso di indicare che i colleghi possono anche produrre la documentazione attestante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale1.

Tale “svista”, in sostanza, non consentirebbe al militare di intervenire nel procedimento presentando memorie scritte e documenti attestanti “l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”, che l’Amministrazione avrebbe invece l’obbligo di valutare, perché previsti per legge (vgs. nota 1) e pertinenti all’oggetto del procedimento2.

Vieppiù, finanche nel caso in cui i colleghi più accorti dovessero produrre in tale sede la documentazione che riterrebbero attestante “l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale” tali atti3, con ogni probabilità, non verrebbero presi in considerazione dal Comandante del Reparto in quanto non previsti dalla predetta circolare, il quale, con ogni probabilità, accerterà comunque l’inosservanza dell’obbligo vaccinale dandone comunicazione scritta via Pec all’interessato con conseguenziale ed immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e dalla percezione della retribuzione.

Superfluo, ma ritenuto adeguato ricordare in questa sede che l’atto amministrativo diviene nullo se mancante di uno degli elementi essenziali richiesti dalla legge, diviene annullabile, invece, quando uno di questi elementi, sebbene non mancanti, sia viziato.

Nel caso sopra evidenziato, appare lapalissiano che l’atto di “interpello” scritto diverrebbe annullabile, in quanto la rappresentata omissione di poter addurre “l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale” da parte degli interessati, inciderebbe sul diritto di difesa che si estrinsecherebbe nella partecipazione al procedimento anche adducendo motivi attinenti alla non assoggettabilità all’obbligo vaccinale (possibilità, questa, preclusa), andando evidentemente a viziare la decisione finale.

Orbene, tale omissione incide inevitabilmente e negativamente sull’effettiva tutela del diritto di difesa del militare ex art. 24 Cost. nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 4 ter del D.L. 44/2021 e, pertanto, andrebbe emendato quanto prima, rimettendo in termini gli eventuali interessati ai quali sia stato già notificato via pec il citato “interpello” anche al fine di poter evitare inutili e dispendiosi ricorsi da parte degli interessati per far valere i propri diritti previsti da norme di rango primario.

Nell’auspicio di un favorevole e tempestivo intervento, in attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente, si porgono i più cordiali saluti.

Fonte: SIM Guardia di Finanza


Note:

  1. Si veda il comma 3 dell’art. 4 ter del D.L. 44/2021, così come inserito dal D.L. 172/2021.
  2. Si veda a tal proposito l‘art. 10, comma 1, lett. b della Legge 241/1990.
  3. A titolo esemplificativo, i militari che si trovino in licenza straordinaria per l’assistenza di persone con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001.
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