Indennità di volo per equipaggi fissi di volo (specialisti aeronautici) appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia.
Questo articolo “Indennità di volo” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.
Requisiti necessari:
- Equipaggi fissi di volo:
- aver conseguito una specializzazione aeronautica;
- svolgere attività nei reparti di volo e reparti sperimentatori;
- svolgere attività presso gli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all’attività aerea.
Non compete durante lo svolgimento di corsi che non sono connessi all’attività di volo.
Importi
L’importo è calcolato in percentuale rispetto all’indennità operativa di base:
- 150% dell’indennità di base.
Se vuoi conoscere gli importi trovi le tabelle riepilogative in fondo all’articolo.
E’ cumulabile:
- in deroga, con l’indennità di imbarco. La più favorevole al 100%, l’altra ridotta al 25%;
- con l’indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare. La più favorevole al 100%, l’altra ridotta al 50%;
- con l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.
Leggi anche: Indennità di imbarco
Non è cumulabile con l’indennità di:
- aeronavigazione;
- imbarco (salvo deroga);
- supporto al dispositivo navale (“mezzo imbarco” forze di polizia);
- rischio.
Leggi anche: Indennità di aeronavigazione
Maggiorazione (c.d. “trascinamento”)
- la percentuale spettante a titolo di trascinamento è 2.5%.
Scopri come calcolare il tuo trascinamento, leggi: Maggiorazione indennità operative (c.d. trascinamento)
Riferimenti:
– art. 6 legge n. 78/83;
– art. 5, comma 12, D.P.R. n. 163/02;
– direttiva SMA OPR 003 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare – III Reparto;
– circolare Ministero della difesa n. 7130/T.E.B. in data 29 marzo 1983;
– foglio n. 7/24/4 del 24/02/93 del Ministero della Difesa.
Tabella indennità di volo (E.F.V.)
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