Indennità di trasferimento, ovvero i rimborsi e le indennità spettanti al personale che sia oggetto di movimento disposto “d’autorità”.
Questo breve articolo “indennità di trasferimento” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica.
La “legge 100”
L’indennità di trasferimento è ancora per molti la “legge 100”, in riferimento alla legge 10 marzo 1987, n. 100 (ormai abrogata). La disciplina relativa ai rimborsi e alle indennità spettanti al personale che sia oggetto di movimento disposto “d’autorità” da parte dell’Amministrazione è contenuta nella norma che disciplina i trasferimenti dei dipendenti statali, nonché nelle specifiche disposizioni normative di recepimento dei provvedimenti di concertazione che, nel tempo, hanno regolamentato la materia. Trovate tuti i riferimenti in calce.
Cosa si intende per trasferimento d’autorità?
Il trasferimento d’autorità, è un provvedimento tramite il quale l’Amministrazione movimenta il personale d’ufficio ovvero per esigenze di servizio verso una sede diversa.
Quali sono le indennità dovute al personale trasferito a nuova “sede di servizio permanente”?
- l’indennità “di trasferta”, è attribuita per il tempo impiegato nel viaggio e compete anche se la durata dello stesso è inferiore alle 4 ore. Compete al personale trasferito e ai familiari conviventi.
- il “rimborso spese di viaggio” (anche ai componenti il nucleo familiare).
- il “rimborso di spese per imballaggio, presa e resa a domicilio” delle masserizie e dei bagagli;
- l’indennità “di prima sistemazione”, che: è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal personale alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento: euro 87,80 in aggiunta a tre volte l’importo dell’Indennità Integrativa Speciale, per il personale non dirigente; è ridotta della metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico o che non abbia trasferito la famiglia nella nuova sede di servizio; al personale delle Forze Armate è dovuta anche nel caso in cui, a seguito del trasferimento ad altra sede di servizio, non si muti la residenza.
A chi spetta l’indennità di trasferimento?
Spetta al personale volontario coniugato e a tutto il personale in servizio permanente effettivo.
Come viene erogata l’indennità
Sostanzialmente in due modi può essere erogata:
- 30 diarie di missione, specificando che: per i primi 12 mesi, compete nella misura intera; per gli ulteriori 12 mesi, compete nella misura ridotta del 30 per cento;
- in alternativa, il rimborso del 90 per cento del canone mensile di affitto di alloggio privato fino all’importo massimo di 516,46 euro per un periodo non superiore ai 36 mesi, nel caso in cui il personale non fruisca nella nuova sede di alloggio di servizio.
Aggiornamento importo diaria
L’indennità giornaliera di missione (diaria) dal 1° gennaio 2022, è stata incementata a euro 24,00. I nuovi valori si applicano a far data dal 1° gennaio 2022 anche in riferimento alle competenze in corso di liquidazione.
Indisponibilità alloggio
Per il personale che, in funzione dell’incarico ricoperto, abbia diritto all’alloggio di servizio e ne abbia fatto richiesta, in attesa dell’assegnazione dello stesso, spetta un rimborso per canone di locazione nella misura massima di euro 775,00 per un periodo non superiore a tre mesi. Nelle stesse condizioni indicate il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione all’elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
Personale che non fruisce di alloggio di servizio
Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità, che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, spetta un’indennità pari a euro 1.500,00 in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località vicine consentite. L’indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
In relazione alla fruizione dell’alloggio di servizio la Direzione Generale per il Personale Militare ha chiarito che tale indennità deve essere riconosciuta al personale che: fruisce di alloggio di servizio “A.S.C.”, in ragione del fatto che detta “sistemazione” non consente il pieno ed effettivo svolgimento della vita privata e di relazione dell’interessato; fruisce di alloggi di servizio di tipo “A.S.LR.”, “A.S.I.”, “A.S.T.”, A.S.G.C.”, “A.P.P.” e “S.L.I.”, solo qualora lo stesso venga assegnato oltre il primo trimestre successivo alla data di trasferimento, ritenendo detto periodo convenzionale idoneo a concretizzare un disagio per il dipendente trasferito che non usufruisce, in via immediata, di un alloggio fornito dall’Amministrazione.
Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni vicini, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purché la distanza del comune dalla nuova sede di servizio non superi i 90 chilometri.
Deposito mobili e masserizie
A decorrere dal 1° gennaio 2022, con l’entrata in vigore del decreto di concertazione, è stata integrata la normativa vigente in materia di trattamento economico di trasferimento, prevedendo il rimborso delle spese sostenute per deposito di mobili e masserizie in favore del personale non dirigente, che non può usufruire dell’alloggio per indisponibilità dello stesso e in attesa della sua effettiva consegna nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a 3 mesi.
Personale collocato a riposo o deceduto
Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo, spettano le indennità ed i rimborsi previsti per il trasferimento dall’ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale.
Il trattamento economico non è attribuito nei confronti del personale cessato dal servizio “a domanda”, a qualsiasi titolo.
Indennità di trasferimento post impiego estero
La legge di stabilità 2015 ha abrogato il comma 4 dell’art. 1 della Legge n. 86/2001. Ciò ha determinato la mancata corresponsione dell’indennità di trasferimento al personale in rientro da un impiego all’estero, disposto ai sensi della Legge n. 1114/1962 e dell’art. 1808 del Decreto legislativo n. 66/2010.
Leggi anche: Trasferimenti d’autorità
Riferimenti:
– Legge 18 dicembre 1973, n. 836;
– D.P.R. n. 394/1995, art. 8;
– Legge 29 marzo 2001, n. 86;
– D.P.R. n. 52/2009, all’art. 12;
– Legge n. 190/2014;
– D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56.
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