Indennità di supporto al dispositivo navale, c.d. “mezzo imbarco”, per il personale appartenente alle forze di polizia.
Questo articolo “Indennità di supporto al dispositivo navale” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.
Come viene calcolata
L’indennità di supporto al dispositivo navale viene calcolata in percentuale rispetto all’indennità di imbarco di superficie corrisposta al personale appartenente alle forze di polizia. La percentuale è approssimativamente il 50% dell’indennità operativa di base di cui alla legge n. 78/83.
A chi compete l’indennità di supporto al dispositivo navale
Compete al personale appartenente alle forze di polizia in possesso dei seguenti requisiti:
- Impiego nei comandi, reparti o qualsiasi altra articolazione logico/amministrativa a supporto esclusivo del dispositivo navale;
- Indennità mensile del 183%;
- Specializzazione:
- funzionale o esercitata ad esclusivo supporto del dispositivo navale;
- navale, ovvero una delle abilitazioni necessarie per l’imbarco a bordo di un’unità navale.
Se vuoi conoscere gli importi trovi le tabelle riepilogative in fondo all’articolo.
Leggi anche: Indennità di impiego operativo
Quando non spetta l’indennità di mezzo imbarco
L’indennità di supporto al dispositivo navale non spetta se assente:
- per licenza straordinaria;
- dal reparto o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il 15° giorno;
- ad eccezione del caso in cui l’infermità sia dipendente da causa di servizio;
- per frequenza di corsi, con diritto a trattamento economico di missione, presso le accademie, le scuole, gli istituti di Forza armata o interforze, le università o all’estero.
In questi casi l’importo mensile previsto per il prorpio grado si divide per 30, il risultato si moltiplica per i giorni effettivamente svolti in attività operativa.
Cumulabilità
E’ cumulabile con:
- l’indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare;
- l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.
Non è cumulabile con:
- le indennità di aeronavigazione e volo;
- l’indennità di imbarco, trattandosi della medesima indennità, ma corrisposta per un impiego differente.
Maggiorazione
La percentuale spettante a titolo di maggiorazione (detto anche trascinamento) è calcolata a partire dall’indennità di imbarco, ridotta al 50% in virtù delle limitazioni stabilite dalla legge. A titolo meramente informativo la percentuale per il calcolo delle maggiorazioni è circa lo 0,25%.
Scopri come calcolare il tuo trascinamento, leggi: Maggiorazione indennità operative (c.d. trascinamento)
Riferimenti:
– art. 66 comma 2 del d.P.R. n. 254/1999;
– art. 1 comma 1 del d.P.R. 11 ottobre 1988;
– art. 4 della legge n. 78/1983.
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TABELLA INDENNITA’ DI MEZZO IMBARCO PER LE FORZE DI POLIZIA
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