Indennità di Servizio Aereo per Controllori del Traffico Aereo e Assistenti al Traffico Aereo delle Forze Armate Italiane.
Questo breve articolo “Indennità di servizio aereo” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica.
Se sei un controllore del traffico aereo o un assistente al traffico aereo impiegato presso le forze armate italiane, potresti essere interessato a conoscere i dettagli dell’indennità di servizio aereo a te spettante.
A partire dal 31 dicembre 2021 è stata introdotta un’indennità di presenza per il personale militare che svolge funzioni di controllore del traffico aereo o assistente al traffico aereo. L’indennità è corrisposta al personale che svolge attività, sia in modo continuativo che discontinuo, durante il normale orario di servizio, e che opera in turni operativi presso enti dei servizi informazioni aeronautiche o enti dei servizi del traffico aereo, inclusi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell’Aeronautica Militare.
L’importo dell’indennità di servizio aereo è pari a:
- 15,00 euro per le funzioni di assistente al traffico aereo;
- 20,00 euro per le funzioni di controllore del traffico aereo.
L’indennità di presenza viene maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa.
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Aumenti indennità controllore del traffico aereo
L’importo dell’indennità di controllore del traffico aereo viene rideterminata in base al numero totale di movimenti di aeromobili gestiti nel mese solare, attestati dall’autorità competente di ciascun aeroporto.
Gli importi di rideterminazione sono i seguenti:
- 40,00 euro per il personale che gestisce un numero di movimenti di aeromobili superiore a 2000 nel mese solare;
- 60,00 euro per il personale che gestisce un numero di movimenti di aeromobili superiore a 4000 nel mese solare.
Non cumulabilità
È importante notare che l’indennità non è cumulabile con altre indennità, come quella prevista dall’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 convertito in legge 22 dicembre 1979, n. 635, né con l’indennità per il personale impiegato in turni continuativi (c.d. “indennità di turno”).
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Infine, per definire correttamente il diritto all’indennità di servizio aereo, si intende per “movimento di aeromobile” sia gli attraversamenti che gli atterraggi e i decolli che coinvolgono lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza.
Speriamo che queste informazioni ti siano state utili per comprendere i dettagli dell’indennità di servizio aereo corrisposta ai controllori del traffico aereo e agli assistenti al traffico aereo in servizio presso le forze armate italiane.
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Riferimenti:
– art. 16 del D.P.R. n. 57/2022;
– art. 13 comma 15 D.P.R. 57/2022 (Indennità di turno).
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