Indennità di rischio

indennità di rischio

Scopri tutto sull’indennità di rischio per il personale civile e militare. Leggi per comprendere chi ne ha diritto e quali sono gli importi.

Questo breve articolo “indennità di rischio” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica. Alla fine dell’articolo trovi la tabella con gli importi.

L’indennità di rischio

Era un compenso inizialmente destinato ai dipendenti civili dello Stato che si trovavano in condizioni di esposizione costante e diretta a rischi dannosi per la salute e l’incolumità. Nel tempo, questa indennità è stata estesa anche al personale militare, compreso quello non in servizio permanente.

L’indennità viene corrisposta per ogni giornata di servizio effettivamente svolta, ma solamente al personale impiegato direttamente e in modo continuativo in una delle attività previste dalla legge. Per maggiori dettagli sulle attività coperte, si può fare riferimento alla tabella allegata al provvedimento, che è disponibile tramite il link in calce.

L’indennità non viene corrisposta durante le assenze per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le infermità legate al rischio cui si riferisce.


Leggi anche: Corresponsione indennità durante la malattia


Come ottenere questo compenso

Per ottenere questo compenso, è necessaria una decretazione emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare. Tale decretazione avviene tramite il Centro Unico Stipendiale di ogni forza armata, che riceve le proposte dagli organismi interessati e si occupa delle verifiche di competenza. Il tutto viene poi trasmesso alla predetta Direzione Generale per le decisioni finali.

Il decreto ministeriale include le seguenti informazioni:

  • La tipologia di attività;
  • Il rischio correlato all’attività;
  • L’identificativo del gruppo di rischio, che serve per determinare il relativo compenso;
  • L’indicazione del personale che ha diritto all’indennità (senza nominativi, ma attraverso incarichi e categoria di appartenenza);

La data di emissione del decreto ministeriale è quella da considerare per l’inizio del beneficio.

Da notare che l’indennità di rischio non può essere cumulata con l’indennità relativa al rischio da radiazioni, come stabilito dall’articolo 7 della Legge n. 231/1990.


Leggi anche: Maggiorazione indennità operative (c.d. trascinamento)


Riferimenti:
– D.P.R. n. 146/1975;
– art. 4 della L. n. 734/1973;
– art. 12 D.P.R. n. 56/2022.


Link Tabella elenco lavoratori a rischio >>>

Tabella importi Indennità di rischio

Tabella importi Indennità di rischio per subacquei


VAI AL NOSTRO COMPENDIO TRATTAMENTO ECONOMICO >>>

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