Scopri tutto sull’indennità di rischio per il personale civile e militare. Leggi per comprendere chi ne ha diritto e quali sono gli importi.
Questo breve articolo “indennità di rischio” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica. Alla fine dell’articolo trovi la tabella con gli importi.
L’indennità di rischio
Era un compenso inizialmente destinato ai dipendenti civili dello Stato che si trovavano in condizioni di esposizione costante e diretta a rischi dannosi per la salute e l’incolumità. Nel tempo, questa indennità è stata estesa anche al personale militare, compreso quello non in servizio permanente.
L’indennità viene corrisposta per ogni giornata di servizio effettivamente svolta, ma solamente al personale impiegato direttamente e in modo continuativo in una delle attività previste dalla legge. Per maggiori dettagli sulle attività coperte, si può fare riferimento alla tabella allegata al provvedimento, che è disponibile tramite il link in calce.
L’indennità non viene corrisposta durante le assenze per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le infermità legate al rischio cui si riferisce.
Leggi anche: Corresponsione indennità durante la malattia
Come ottenere questo compenso
Per ottenere questo compenso, è necessaria una decretazione emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare. Tale decretazione avviene tramite il Centro Unico Stipendiale di ogni forza armata, che riceve le proposte dagli organismi interessati e si occupa delle verifiche di competenza. Il tutto viene poi trasmesso alla predetta Direzione Generale per le decisioni finali.
Il decreto ministeriale include le seguenti informazioni:
- La tipologia di attività;
- Il rischio correlato all’attività;
- L’identificativo del gruppo di rischio, che serve per determinare il relativo compenso;
- L’indicazione del personale che ha diritto all’indennità (senza nominativi, ma attraverso incarichi e categoria di appartenenza);
La data di emissione del decreto ministeriale è quella da considerare per l’inizio del beneficio.
Da notare che l’indennità di rischio non può essere cumulata con l’indennità relativa al rischio da radiazioni, come stabilito dall’articolo 7 della Legge n. 231/1990.
Leggi anche: Maggiorazione indennità operative (c.d. trascinamento)
Riferimenti normativi:
– D.P.R. n. 146/1975;
– art. 4 della L. n. 734/1973;
– artt. 10 e 33 D.P.R. n. 51/2009 (estensione indennità tabella C alle ff.pp.);
– art. 9 comma 11 D.P.R. n. 52/2009 (estensione indennità tabella C alle ff.aa.);
– art. 12 D.P.R. n. 56/2022 (aggiornamento tabelle).
Link Tabella elenco lavoratori a rischio
Tabella importi Indennità di rischio
Tabella importi Indennità di rischio per subacquei
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Salve buongiorno e complimenti per il Sito….
Sono un Militare in servizio, con Brevetto (OSSALC) operatore subacqueo. Volevo sapere se l’indennità per ogni ora di immersione che rientra nelle Indennità di rischio dell’articolo 3 , deve essere corrisposta anche agli operatori subacquei Militari quando ne maturano il requisito.
Chiedo questo perché l’amministratore del mio reparto mi dice che è solo per i dipendenti Civili….
Grazie
Buongiorno Giuseppe, l’indennità di cui all’articolo 3 DPR 146/1975 è stata estesa al personale appartenente alle forze di polizia e alle forze armate dal 01 gennaio 2009. Provvederò ad aggiornare l’articolo con i riferimenti per renderlo più chiaro.