Indennità di aeronavigazione

Indennità di aeronavigazione

Indennità di aeronavigazione per piloti, osservatori e paracadutisti appartenenti alle forze armate e di polizia.

Questo articolo “Indennità di aeronavigazione” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.

Requisiti necessari:

  • Piloti:
    • brevetto militare di pilota;
    • svolgere attività nei reparti di volo;
    • svolgere attività presso gli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all’attività aerea.  
  • Operatori di Sistema:
    • brevetto;
    • svolgere attività nei reparti di volo;
    • impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto;
  • Osservatori:
    • brevetto militare di osservatore;
    • svolgere attività nei reparti di volo.
  • Paracadutisti:
    • brevetto paracadutista;
    • prestare servizio presso unità paracadutisti;
    • svolgere attività aviolancistica presso comandi, reparti, brigate paracadutisti;
    • svolgere attività annuale di allenamento con i paracadute (non in servizio presso unità paracadutisti). 

Importi

L’importo è calcolato in percentuale rispetto all’indennità operativa di base. La percentuale cambia in base al tipo di brevetto o velivolo:

  • Aviogetti Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri e altri velivoli con armamento da guerra:
    • 250% dell’indennità di base per i piloti;
    • 190% dell’indennità di base per operatori di sistema.
  • Altri velivoli ed elicotteri:
    • 160% dell’indennità di base per i piloti;
    • 190% dell’indennità di base per paracadutisti.
  • Ufficiali Osservatori:
    • 130% dell’indennità di base.

Se vuoi conoscere gli importi trovi le tabelle riepilogative in fondo all’articolo.

E’ cumulabile:

  • con l’indennità di imbarco quando gli aeromobili sono imbarcati. La più favorevole al 100%, l’altra ridotta al 25%;
  • con l’indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare. La più favorevole al 100%, l’altra ridotta al 50%;
  • con l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.

Leggi anche: Indennità di imbarco

Non è cumulabile:

  • con l’indennità di rischio;
  • con l’indennità di supporto al dispositivo navale (“mezzo imbarco” forze di polizia)

Maggiorazione (c.d. “trascinamento”)

  • la percentuale spettante a titolo di trascinamento è:
    • piloti (velivoli da guerra) 7,5%;
    • operatori di sistema 4.5%;
    • piloti (altri velivoli) 3%;
    • paracadutisti 4.5%;
    • osservatori 1.5%.

Scopri come calcolare il tuo trascinamento, leggi: Maggiorazione indennità operative (c.d. trascinamento)


Riferimenti:
– art. 5 del D.P.R. n. 394/1995;
– art. 5 della legge n. 78/83;
– art. 17 della legge n. 78/83;
– artt. 5 e 11 del D.P.R. n. 163/2002;
– artt. 13 e 52 del D.P.R. 164/2002;
– art. 11 del D.P.R. 51/09;
– art. 9 del D.P.R. n. 52/2009.


Piloti

Osservatori, Operatori di Sistema, Paracadutisti


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