Indennità di aeronavigazione per piloti, osservatori e paracadutisti appartenenti alle forze armate e di polizia.
Questo articolo “Indennità di aeronavigazione” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.
Requisiti necessari:
- Piloti:
- brevetto militare di pilota;
- svolgere attività nei reparti di volo;
- svolgere attività presso gli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all’attività aerea.
- Operatori di Sistema:
- brevetto;
- svolgere attività nei reparti di volo;
- impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto;
- Osservatori:
- brevetto militare di osservatore;
- svolgere attività nei reparti di volo.
- Paracadutisti:
- brevetto paracadutista;
- prestare servizio presso unità paracadutisti;
- svolgere attività aviolancistica presso comandi, reparti, brigate paracadutisti;
- svolgere attività annuale di allenamento con i paracadute (non in servizio presso unità paracadutisti).
Importi
L’importo è calcolato in percentuale rispetto all’indennità operativa di base. La percentuale cambia in base al tipo di brevetto o velivolo:
- Aviogetti Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri e altri velivoli con armamento da guerra:
- 250% dell’indennità di base per i piloti;
- 190% dell’indennità di base per operatori di sistema.
- Altri velivoli ed elicotteri:
- 160% dell’indennità di base per i piloti;
- 190% dell’indennità di base per paracadutisti.
- Ufficiali Osservatori:
- 130% dell’indennità di base.
Se vuoi conoscere gli importi trovi le tabelle riepilogative in fondo all’articolo.
E’ cumulabile:
- con l’indennità di imbarco quando gli aeromobili sono imbarcati. La più favorevole al 100%, l’altra ridotta al 25%;
- con l’indennità mensile pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare. La più favorevole al 100%, l’altra ridotta al 50%;
- con l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.
Leggi anche: Indennità di imbarco
Non è cumulabile:
- con l’indennità di rischio;
- con l’indennità di supporto al dispositivo navale (“mezzo imbarco” forze di polizia)
Maggiorazione (c.d. “trascinamento”)
- la percentuale spettante a titolo di trascinamento è:
- piloti (velivoli da guerra) 7,5%;
- operatori di sistema 4.5%;
- piloti (altri velivoli) 3%;
- paracadutisti 4.5%;
- osservatori 1.5%.
Scopri come calcolare il tuo trascinamento, leggi: Maggiorazione indennità operative (c.d. trascinamento)
Riferimenti:
– art. 5 del D.P.R. n. 394/1995;
– art. 5 della legge n. 78/83;
– art. 17 della legge n. 78/83;
– artt. 5 e 11 del D.P.R. n. 163/2002;
– artt. 13 e 52 del D.P.R. 164/2002;
– art. 11 del D.P.R. 51/09;
– art. 9 del D.P.R. n. 52/2009.
Piloti
Osservatori, Operatori di Sistema, Paracadutisti
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