Ha il green? Prego, pass.

Green Pass

La certificazione verde, meglio nota come Green Pass. In questo articolo vedremo insieme di cosa si tratta, a chi è demandato il controllo e quali sono sanzioni.

La verifica del c.d. green pass (certificazione verde) è disciplinata dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, contenente disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52. Originariamente introdotte per le attività nei territori collocati nella cosiddetta zona gialla, con successive integrazioni normative sono state rese esecutive anche in zona bianca. La verifica del possesso della certificazione per accedere a determinati luoghi[1] è disposta dall’art. 13 del citato DPCM ed è giuridicamente configurato come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.

Chi controlla cosa

La richiamata disposizione indica, tra i soggetti investiti di tale verifica:

  • alla lettera a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni, notoriamente titolari del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge;
  • alla lettera b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n.94;
  • alla lettera c) i titolari di servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, o loro delegati;
  • alla lettera d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività ove per partecipare è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  • alla lettera e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  • alla lettera f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Occorre specificare come la norma specifichi che i soggetti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del predetto secondo comma devono essere incaricati con atto formale, che deve indicare anche le istruzioni necessarie all’esercizio dell’attività di verifica.

La verifica, attraverso il riscontro dei dati con quelli di un documento, dell’identità del titolare del green pass ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Diviene però necessaria quando appaia manifesta l’incongruenza tra i dati anagrafici della certificazione e la persona che la fornisce. Nelle suindicate fattispecie l’avventore è obbligato all’esibizione del documento di identità, anche se il verificatore richiedente (di cui all’elenco precedente) non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali.

Chi controlla i controllori?

La correttezza delle procedure adottate dai soggetti di cui al comma 4 è demandata esclusivamente alle Forze di Polizia nonché al personale dei Corpi di Polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza[2]. Qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore del green pass e l’intestatario del medesimo, la relativa sanzione[3] di cui all’art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove ovviamente non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente, legate all’omesso controllo.

Aspetti pratici del green pass

Il green pass è una certificazione in formato sia digitale che stampabile, emessa dal Ministero della Salute, che contiene un Qr code per verificarne autenticità e validità. É valido a partire dal 15esimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose e fino alla seconda dose in caso di vaccinazioni con Astrazeneca, Pfizer o Moderna, mentre per J&J è valido a partire dal 15esimo giorno dalla somministrazione della dose unica. Una volta completato il ciclo vaccinale il green pass è valido per nove mesi. Si ottiene anche quando si sia risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle precedenti 48 ore ma in questo caso è valido 48 ore. Viene rilasciato anche a chi è guarito dal coronavirus nei sei mesi precedenti, calcolati a partire dal primo tampone positivo. Può essere indifferentemente esibito sia in forma cartacea che digitale: in entrambi i casi occorre inquadrare con la fotocamera il QR Code, dopo aver scaricato l’applicazione VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. L’App è operativa anche off line, a patto di collegarsi ad una rete internet almeno una volta al giorno, per consentire eventuali aggiornamenti. Dopo aver inquadrato il QR Code l’applicazione restituisce una schermata: verde quando la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa, azzurra quando è valida solo per l’Italia, rossa se la certificazione non è ancora valida o è scaduta. La lettura non rivela l’evento sanitario che ha generato la certificazione (vaccinazione, tampone o guarigione) e quindi chi verifica un green pass non viene a conoscenza della motivazione del rilascio della certificazione. Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione: nome, cognome, data di nascita e la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di informazioni riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore. Il titolare di esercizio pubblico che deve far accedere clienti all’interno è obbligato a chiedere al cliente l’esibizione del green pass e verificarne la validità con la app, ed anzi in caso di incongruenze palesi (ad esempio età o sesso) potrà chiedere un documento di identità.

Sanzioni

Per il cittadino sono previste sanzioni amministrative[4] da 400 a mille euro, a cui si sommerà una denuncia per falso in caso l’identità non corrisponda alla certificazione verde. Il gestore è amministrativamente punito se omette di chiedere al cliente il green pass all’ingresso del locale ma non è responsabile della presentazione e dell’utilizzo di green pass falsi, a meno che non vi siano palesi incongruenze della certificazione esibita (caso in cui, bene ripeterlo, anch’egli può chiedere la verifica di un documento d’identità). La certificazione verde non è necessaria per i bambini sotto i 12 anni. Potrebbe verificarsi che alcune persone siano esenti dall’obbligo del green pass sulla base di idonea certificazione medica ma non è ancora stata realizzata una apposita certificazione digitale: possono in tal caso essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

di Gianluca Lombardi
Luogotenente dei Carabinieri, Criminologo


Note:
[1]     É richiesto per partecipare a feste per cerimonie civili e religiose, residenze sanitarie assistenziali o altre strutture simili, ristoranti (al chiuso), eventi e competizioni sportive, musei, mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici, di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi (limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione), attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

[2]     art. 4 comma 9 Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19

[3]     La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 19 9 del 2020.   Resta   fermo   quanto   previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.   2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481,482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di   cui all’articolo 491-bis, del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

[4]     1) Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’ articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3,  è punito  con   la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo  3, comma 3.  Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.  2) Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.  3) Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 4) All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può   disporre   la   chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.  Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.   5). In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è’ raddoppiata e quella accessoria   è’ applicata nella misura massima.  6) Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.   7) Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».  8) Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.  Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.   9)   Il   Prefetto, informando   preventivamente   il    Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.  Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

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