Esercizio del diritto allo studio da parte del personale appartenente alle forze armate italiane: Una guida completa.
Questo breve articolo “Diritto allo studio” fa parte della nostra raccolta Licenze e permessi forze armate e di polizia. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale in divisa un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti.
L’esercizio del diritto allo studio da parte del personale militare rappresenta un beneficio importante per coloro che desiderano conseguire un titolo di studio di istituto secondario di secondo grado, universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari. In questo articolo esamineremo le caratteristiche e le modalità di esercizio di questo diritto, fornendo indicazioni utili per i militari interessati.
Diritti del personale militare
Il personale militare, compreso il personale dirigente e i volontari in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, può richiedere dei giorni di licenza straordinaria per lo svolgimento di esami scolastici, universitari e post-universitari. Oltre ai giorni di licenza per esami, viene concesso loro un periodo complessivo di 150 ore all’anno da dedicare alla frequenza dei corsi.
Caratteristiche ed esercizio del diritto allo studio
Principali disposizioni per la richiesta delle ore di diritto allo studio:
- le 150 ore vengono sottratte dal normale orario di servizio;
- la richiesta deve pervenire al Comando almeno 2 giorni prima;
- la richiesta deve essere accolta, a meno che non ci siano impellenti ed inderogabili esigenze di servizio;
- l’interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio;
- in caso di mancata frequentazione, avviene la decurtazione del periodo già fruito con la licenza ordinaria;
- l’attestazione di avvenuta iscrizione ai corsi da frequentare può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000);
- per la frequenza di lezioni o corsi è necessario un attestato di partecipazione o di presenza (rilasciato dalla segreteria didattica dell’istituto);
- le 150 ore non possono essere utilizzate per l’attività di solo studio;
- possono essere utilizzate anche per i colloqui con docenti e assistenti universitari;
- si possono utilizzare le ore anche per ricerche bibliografiche, solo se l’orario di apertura non dovesse consentirne la frequenza al di fuori dell’orario di servizio;
- le ore sono riferite all’anno solare;
- le eventuali ore residue non sono cumulabili con l’anno successivo;
I militari che intendono fruire del beneficio, devono rinnovare la richiesta ogni anno, esibendo la documentazione che comprovi la regolare posizione amministrativa nei confronti dell’istituto o dell’università che gestisce i corsi. Per i militari che abbiano ultimato tutti gli esami e debbano sostenere solamente la tesi di laurea, sarà sufficiente produrre un attestato, rilasciato dall’ente universitario competente, che indichi la data della sessione dell’esame di laurea.
Richiesta 150 ore di diritto allo studio in località diversa dalla sede di servizio
- i giorni necessari per il raggiungimento di tale località e il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore;
- vengono sotratte 6 ore per ogni giorno di assenza;
- ha natura forfettaria, quindi non ha alcuna correlazione con l’orario di servizio previsto nei giorni stessi;
- queste disposizioni si applicano anche:
- ai corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali;
- ai corsi presso le Aziende sanitarie locali;
- al personale trasferito ad altra sede di servizio, che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella sede precedente.
Per altri corsi che vengono svolti fuori dalla sede di servizio, il beneficio spetta solo se nella stessa non ne siano attivati di analoghi. Soltanto in tal caso, quindi, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località e il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore.
Giorni per la preparazione dell’esame
Per la preparazione ai soli esami universitari o post universitari, compreso quello per la discussione della
tesi di laurea, si possono richiedere;
- quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami;
- vengono sottratte sei ore per ogni giorno, secondo il criterio forfettario;
- in caso di sovrapposizione di esami, possono essere attribuite e conteggiate quattro giornate lavorative per ciascuno di essi.
ATTENZIONE!!! Per “sovrapposizione” nonsi intende solamente lo svolgimento di diversi esami in uno stesso giorno, ma anche l’accavallamento delle giornate per la preparazione di esami da affrontare in giorni consecutivi o posti a brevissima distanza di tempo uno dall’altro, in modo che l’interessato possa fruire del beneficio proporzionalmente al numero degli esami da affrontare.
Esempio:
Nel caso di due esami previsti a distanza di due giorni uno dall’altro (il lunedì e il giovedì), potranno essere complessivamente concesse al militare dipendente otto giornate lavorative di permesso, sei delle quali dovranno tassativamente precedere la data di effettuazione del primo degli esami.
Legittima concessione del beneficio
Il beneficio è legittimo con l’effettivo sostenimento degli esami, a prescindere dall’esito finale.
In tale specifico caso è possibile fruire nuovamente delle quattro giornate antecedenti all’esame in occasione della ripetizione della prova non superata.
Se il militare non sostiene l’esame
Le quattro giornate antecedenti e la licenza straordinaria per esame, dovranno essere trasformati in licenza ordinaria.
Eccezioni: malattia del militare o a cause di forza debitamente documentate.
In tale ultima ipotesi, le giornate di preparazione all’esame dovranno essere semplicemente defalcate dal monte delle 150 ore, mentre quella del mancato esame dovrà essere considerata, a seconda della causa di forza maggiore che ne ha impedito lo svolgimento, come licenza straordinaria di convalescenza (in caso di malattia diagnosticata da un organismo sanitario militare) o straordinaria per gravi motivi (per malattia diagnosticata da un organismo sanitario civile o per impedimenti indipendenti dalla volontà dell’interessato, debitamente documentati).
Esami per diploma
Per la preparazione all’esame finalizzato al conseguimento del diploma della scuola
secondaria di secondo grado è prevista anche la concessione della licenza straordinaria
per esami.
Leggi anche: Licenza straordinaria per esami e concorsi
Corsi e-learning e università telematiche
- i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di servizio;
- l’interessato deve presentare un certificato dell’università attestante in quali giorni e orari ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica:
- il certificato deve specificare che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni;
- gli orari devono coincidere con l’orario di lavoro.
Congedo per formazione
ATTENZIONE!!! Alternativa al diritto allo studio.
I militari con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso l’Amministrazione della difesa possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo per la formazione. Questa sospensione può durare fino a 11 mesi, in modo continuativo o frazionato, durante l’intera vita lavorativa. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, nonché alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle offerte o finanziate dal Ministero della Difesa.
Conclusioni
L’esercizio del diritto allo studio consente ai militari di perseguire i propri obiettivi di formazione e di sviluppo personale. Le modalità di esercizio di questo diritto prevedono la detrazione delle ore di studio dall’orario di servizio, la concessione di licenza straordinaria per gli esami e la possibilità di beneficiare di assegni di studio. È fondamentale seguire le procedure corrette e fornire la documentazione necessaria per garantire il corretto svolgimento di queste attività.
Leggi anche: Permessi per il personale delle forze armate e di polizia
Riferimenti:
– circolare n. M_D GMIL REG2021 0410791 in data 17 settembre 2021;
– art. 1504, co. 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
– nota n. 79983 del 14 dicembre 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
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