Congedo parentale

congedo parentale

Linee guida sul congedo parentale: tipologie, requisiti, modalità e benefici di questo diritto. Leggi il nostro articolo per saperne di più.

Questo breve articolo “Congedo parentale” fa parte della nostra raccolta Licenze e permessi forze armate e di polizia. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale in divisa un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. 

Congedo parentale: tutto quello che devi sapere

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal servizio spettante ai genitori lavoratori. Si tratta di un diritto che ha lo scopo di favorire la conciliazione tra vita familiare e professionale e di tutelare la salute e il benessere dei bambini.

In questo articolo, ti spiegheremo tutto quello che devi sapere sul congedo parentale: a chi spetta, come si richiede, quanto dura, quanto si viene pagati e quali sono le differenze tra i vari tipi di licenza per i figli.

Ci concetreremo maggiormente sulle direttive riguardanti il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Le disposizioni di massima sono uguali per tutti i lavoratori, ma nel dettaglio per i lavoratori in divisa ci sono delle piccole differenze.

A chi spetta?

Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, part-time, ecc.) e dalla forma giuridica del datore di lavoro (pubblico, privato, cooperativo, ecc).

Spetta anche ai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore al momento dell’ingresso in famiglia.

Non spetta invece ai genitori che non hanno la responsabilità genitoriale o che sono stati privati della potestà sui figli.

Come si richiede il congedo parentale?

Per richiedere il congedo parentale, il genitore interessato deve presentare una domanda al proprio Comando/Ente, allegando la documentazione necessaria a comprovare il rapporto di parentela con il bambino (certificato di nascita, decreto di adozione o affidamento, va bene anche l’autocertificazione).

La domanda deve essere presentata almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio del periodo di astensione.

Il Comando/Ente non può rifiutare la domanda, salvo casi di oggettiva impossibilità. In tal caso, può proporre al genitore una diversa collocazione temporanea del periodo di astensione.

Quanto dura il congedo parentale?

Il congedo parentale ha una durata massima di 6 mesi per ciascun genitore, da fruire (anche contemporaneamente) entro i primi 12 anni di vita del bambino o dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

ATTENZIONE!!! La somma dei periodi tra i due genitori non può superare i 10 mesi. In caso di adozione o affidamento il periodo di congedo non può essere richiesto oltre il limite imposto della maggiore età del figlio.

Il periodo di congedo si può richiedere in un’unica soluzione o in maniera frazionata anche intervallati da altri tipi di licenza. Se richiesto in maniera frazionata bisogna rientrare a lavoro, anche per un solo giorno.

Il limite per il padre può essere elevato a 7 mesi, se il padre si astiene dal lavoro continuativamente o per periodi frazionati della durata di almeno 3 mesi ciascuno. Il limite complessivo tra i genitori in questo caso è elevato a 11 mesi. Spettano ugualmente 11 mesi nel caso di famiglia monoparentale o genitore affidatario esclusivo.

Quanto si viene pagati durante il congedo parentale?

Il personale appartenente alle forze armate e di polizia può optare per due tipi di licenza. Una interamente retribuita e una a retribuzione parziale o nulla:

La licenza interamente retribuita

  • 45 giorni da fruire nei primi 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia);
  • si sottrae alla licenza straordinaria annuale;
  • può essere richiesta da entrambi i genitori;
  • se entrambi i genitori appartengono al comparto difesa e sicurezza, spettano 45 giorni ciascuno;
  • si può richiedere anche in maniera frazionata;
  • in caso di parto plurimo, i giorni di congedo si moltiplicano per il numero dei figli.

La licenza a retribuzione parziale o nulla

  • spetta per il periodo residuo (oltre i 45 giorni retribuiti interamente) fino al 12° anno di vita del figlio (o 12 anni dall’ingresso in famiglia);
  • non si sottrae alla licenza straordinaria annuale;
  • prevede il 30% della retribuzione sino al raggiungimento dei 9 (nove) mesi complessivi;
  • dopo il nono mese non è previsto alcun assegno.

Il personale che intende usufruire di entrambe le licenze deve comunicarlo entro i primi 6 anni di vita del figlio, specificando il regime retributivo nella domanda al Comando/Ente. I periodi fruibili sono complessivamente sempre 9 (nove) mesi, così suddivisi:

  • 3 (tre) mesi alla madre;
  • 3 (tre) mesi al padre;
  • 3 (tre) mesi in alternativa tra il padre e la madre.

I periodi di congedo parentale

  • non riducono il periodo di licenza ordinaria spettante;
  • non riducono l’importo della tredicesima mensilità;
  • sono computati per intero nell’anzianità di servizio;
  • solitamente vengono richiesti dopo il congedo di maternità o paternità alternativo.

L’astensione e il trattamento economico spettano anche nel caso in cui l’altro genitore non può usufruire di questo diritto. (ad es. madre inoccupata).

Quali sono le differenze tra i vari tipi di licenza per i figli?

Oltre al congedo parentale, esistono altri tipi di licenza spettanti ai genitori lavoratori, che si distinguono per durata, modalità e trattamento economico. Ecco una breve panoramica:

  • Congedo di maternità: è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro spettante alla madre lavoratrice. Ha una durata di 5 mesi.
  • Congedo di paternità alternativo: sostituisce il congedo di maternità per gravi motivi.
  • Congedo di paternità obbligatorio: è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro spettante al padre lavoratore. Ha una durata di 10 giorni.
  • Permesso per allattamento: è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro spettante alla madre lavoratrice (o al padre lavoratore in caso di rinuncia della madre). Ha una durata massima di un’ora al giorno (due ore se il bambino ha meno di un anno).

Se vuoi approfondire maggiormente quali sono le licenze spettanti in caso di nascita o affidamento, ti invitiamo a cliccare sul link in calce e visitare il nostro compendio sulle licenze, permessi e riposi.


Riferimenti Normativi:
Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105;
– Direttiva (UE) 2019/1158;
– Circolare M_D AB05933 0464620 del 12.08.2022;
– Circolare del Dipartimento della P.S. n. 333 – ord. Prot. 0004029 del 12 agosto 2022.


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