Congedo di maternità

congedo di maternità

Congedo di Maternità per il personale femminile appartenente alle forze armate e alle forze di polizia: Tutto ciò che devi Sapere.

Questo breve articolo “Congedo di maternità” fa parte della nostra raccolta Licenze e permessi forze armate e di polizia. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale in divisa un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. 

Cos’è il congedo di maternità?

E’ un periodo di astensione dal lavoro flessibile della durata di 5 mesi riservato al personale femminile. Ordinariamente va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo. Durante questo periodo, è vietato svolgere qualsiasi attività lavorativa e viene concessa d’ufficio la licenza di maternità.

Flessibilità della licenza di maternità

Questa licenza comprende anche il periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto se quest’ultimo avviene oltre la data prevista.

Nel caso di parto prematuro, alla madre militare spettano i periodi di licenza per congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto. Questi periodi vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto, anche se la loro somma supera il limite complessivo di cinque mesi.

In deroga a quanto sopra, c’è la possibilità di usufruire della licenza il mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi. E’ consentita la fruizione anche dopo il parto, entro i cinque mesi successivi.

In entrambi i casi sopra menzionati, è necessario ottenere un parere favorevole da parte di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato. E’ necessario anche quello del medico competente per la salute nei luoghi di lavoro, che attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Le donne, indipendentemente dal loro ruolo e grado, sono tenute a informare tempestivamente il Comando/Ente di appartenenza della loro gravidanza non appena accertata. Devono anche presentare la documentazione sanitaria che attesti la condizione di gravidanza, specificando la data presunta del parto.

Congedo di maternità per adozione

Il congedo di maternità spetta non solo alle madri naturali, ma anche alle madri che abbiano adottato un minore. Può durare fino a cinque mesi e, nel caso di adozione nazionale, deve essere usufruito entro i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva.

Le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, disposte da un Giudice competente, sono equiparate all’adozione o all’affidamento preadottivo per la concessione di questo beneficio. Durante la procedura di adozione, la madre può anche usufruire di una licenza straordinaria senza stipendio.

Nel caso di adozione internazionale, il congedo di maternità ha la stessa durata e modalità di fruizione, ma può essere utilizzato anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero previsto per l’incontro con il bambino e per gli adempimenti relativi all’adozione. Se il congedo non viene utilizzato durante il periodo all’estero o solo in parte, la madre può usufruire di una licenza straordinaria senza stipendio per il periodo necessario per l’incontro con il bambino e gli adempimenti relativi all’adozione.

La durata del periodo all’estero viene certificata dall’Ente responsabile della procedura di adozione. Nel caso di affidamento, il congedo di maternità può durare fino a tre mesi, da usufruire entro cinque mesi dall’ingresso del minore nella famiglia.

Durante il periodo di licenza di maternità, al personale è garantito il trattamento economico ordinario nella sua interezza.

Entro trenta giorni dalla nascita del figlio, la madre è tenuta a fornire al Comando/Ente di appartenenza una certificazione anagrafica o un’autocertificazione che attesti l’evento della nascita.

Ripercussioni per la carriera

Le assenze dal servizio legate alla maternità non influiscono sullo status giuridico del personale in servizio permanente. Tuttavia, tali periodi, sono considerati ai fini della progressione di carriera a condizione che siano stati soddisfatti i doveri di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso Enti o Reparti, e imbarco, come stabilito dalla normativa vigente.

Visite mediche in gravidanza

Le donne in gravidanza hanno il diritto a permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche che devono essere effettuati durante l’orario di servizio. Per ottenere tali permessi, è necessario presentare un’apposita istanza al Comando/Ente di appartenenza, insieme alla documentazione giustificativa che attesti la data e l’orario dei controlli sanitari effettuati.


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Interruzione della gravidanza

Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché nel caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la madre ha la facoltà di riprendere l’attività di servizio in qualsiasi momento, previo preavviso di dieci giorni al Comando/Ente di appartenenza.

Tuttavia, questa opzione richiede un parere favorevole da parte di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e del medico competente per la salute nei luoghi di lavoro, che attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della madre.

Di conseguenza, una volta presentata l’istanza di rientro in servizio, il Comando/Ente di appartenenza dovrà acquisire un parere analogo dal Dirigente del Servizio Sanitario dell’organizzazione prima di consentire il rientro in servizio.

L’interruzione della gravidanza, sia spontanea che volontaria, è considerata come malattia ai fini del congedo di maternità.

Interdizione anticipata dal servizio

L’interdizione dal servizio delle donne in stato di gravidanza può essere anticipata rispetto al periodo di interdizione ordinaria per uno o più periodi, in determinate circostanze.

Queste circostanze includono:

  • gravi complicanze della gravidanza o forme morbose persistenti che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza stessa;
  • condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino;
  • impossibilità per la donna di svolgere altre mansioni.

Interdizione per le condizioni lavorative

L’interdizione anticipata dal servizio può essere disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro, quando le condizioni di lavoro o ambientali sono considerate pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, o quando la lavoratrice non può essere assegnata ad altre mansioni. In tali casi, la decisione di interdizione può essere presa d’ufficio o su richiesta della lavoratrice stessa, a condizione che la Direzione Territoriale del Lavoro verifichi le condizioni che giustificano tale interdizione durante le attività di vigilanza. Le decisioni della Direzione Territoriale del Lavoro sono definitive.

Interdizione su richiesta dell’interessata

In alternativa, l’interdizione anticipata può essere disposta dall’Azienda Sanitaria Locale su richiesta della donna interessata, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di forme morbose persistenti che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza. I dettagli sulle modalità vengono concordati attraverso un accordo stipulato nella Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Quando il Comando/Ente di appartenenza viene a conoscenza di una gravidanza a rischio, deve assicurarsi che la richiesta di interdizione dal servizio venga presentata tempestivamente. Nel caso in cui la donna incontri difficoltà nel presentare la domanda, il Comando/Ente si impegna ad agire come intermediario per facilitarne la presentazione e l’inoltro all’Azienda Sanitaria Locale.

Il personale in licenza di maternità anticipata riceve il trattamento economico ordinario completo.


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Quanto si può prolungare la maternità?

L’istituto del congedo prevede anche la possibilità, in determinate circostanze, di estendere il periodo di congedo obbligatorio fino a un massimo di 7 mesi dopo il parto. Questa opportunità è prevista in specifici casi in cui, se rientri in tali condizioni, potresti beneficiare di un periodo di congedo più lungo.

Il requisito fondamentale è valutare il grado di rischio dell’attività che svolgi sul posto di lavoro. Se il tuo lavoro viene considerato “a rischio” e potrebbe mettere in pericolo la tua salute e quella del neonato, e se il tuo datore di lavoro non è in grado di modificare la tua mansione, potresti richiedere l’estensione del congedo di maternità.

Puoi presentare la richiesta immediatamente dopo la nascita del bambino, compilando e inviando un modulo alla direzione territoriale del lavoro. Saranno le autorità competenti a valutare il tuo caso e decidere se la tua attività rientra tra quelle a rischio o meno.

In generale, vengono considerati lavori a rischio:

  • quelli che comportano il sollevamento di carichi pesanti;
  • la permanenza in piedi per più del 50% dell’orario lavorativo;
  • l’esposizione a sostanze chimiche nocive, agenti biologici o radiazioni ionizzanti.

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Riferimenti Normativi:
– Circolare M_D AB05933 REG2022 0313398 del 01.06.2022;
– DD.PP.RR. 20 aprile 2022, n. 56 e n. 57;
– articolo 1, comma 239 Legge 30 dicembre 2021, n. 23;
– articolo 748, comma 5 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
– artt. 1493 co. 1, 1494 e 1495 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
artt. 16, 17, 19 e 20 d.lgs. 151/2001;
– Legge 22 maggio 1978, n. 194.


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