Compenso Forfettario d’Impiego

compenso forfettario d'impiego

Trattamento economico accessorio eventuale – Compenso Forfettario d’Impiego per il personale non dirigente delle forze armate.

Questo articolo “Compenso Forfettario d’Impiego” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. Alla fine dell’articolo trovi la tabella con gli importi.

Il Compenso Forfettario d’Impiego è una forma di compensazione per il personale che lavora in condizioni particolari, come esercitazioni/operazioni che richiedono un impegno prolungato oltre l’orario di lavoro normale.

L’indennizzo de quo viene corrisposto per un massimo di 120 giorni all’anno e in misura giornaliera, non frazionabile, per l’intera giornata. Durante i periodi di impiego, l’orario di lavoro viene “disattivato” e il personale non è soggetto alle disposizioni in materia di orario di lavoro. Il compenso è basato sul numero di giornate di effettiva partecipazione alle attività e deve essere attestato/certificato dal Comandante.

Il C.F.I. viene corrisposto anche al personale che fruisce del recupero psico-fisico presso la propria abitazione, a condizione che sia compresa nell’area di esercitazione/operazione. Il compenso può essere attribuito anche al personale del quadro permanente e agli istruttori in occasione di attività addestrative/esercitative. Le operazioni militari sono escluse dalle attività remunerabili con il Compenso Forfettario d’Impiego.

Cumulabilità

Non è cumulabile con:

  • il compenso per lavoro straordinario ed il recupero compensativo;
  • il compenso Forfettario di Guardia;
  • l’indennità di missione all’estero;
  • i trattamenti economici previsti per il personale impiegato all’estero.

E’ cumulabile con:

  • l’indennità di missione in territorio nazionale qualora si preveda il trattamento di vitto
    ed alloggio a carico dell’Amministrazione ovvero altre forme di aggregazione (non è
    cumulabile con la “missione forfettaria”);
  • le indennità di impiego operativo fondamentali;
  • le indennità operative supplementari (ad es. l’indennità di marcia).

TABELLA C.F.I. (art. 9 D.P.R. 56/22)


Fonti:
– art. 9 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 (nuovi importi);
– art. 1807 del Decreto legislativo n. 66/2010 (missioni estere);
– art. 1808 e 1809 del Decreto legislativo n. 66/2010;
– L. n. 1114/1962.


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