Trattamento economico accessorio eventuale – Compenso Forfettario di Guardia per il personale non dirigente delle forze armate.
Questo articolo “Compenso Forfettario di Guardia” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. Alla fine dell’articolo trovi la tabella con gli importi.
Il Compenso Forfettario di Guardia è un’indennità corrisposta al personale militare che svolge servizi armati e non, attività che esulano dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico di durata pari o superiore alle 24 ore e non può fruire dei recuperi compensativi.
Il compenso è articolato per gradi e in misure giornaliere, per ogni 8 ore di servizio prestato oltre l’orario di lavoro giornaliero. Tuttavia, non potrà essere corrisposto per la giornata lavorativa da destinare al riposo psico-fisico e per il recupero della festività/giornata non lavorativa.
In caso di servizi prestati in giornata festiva/non lavorativa, al personale cui sarà corrisposto il compenso (per 24 ore competono massimo 3 giornate di compenso) compete, in aggiunta, una giornata lavorativa di riposo psicofisico oltre al recupero della festività/giornata non lavorativa.
Le misure del compenso sono state rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
CUMULABILITA’
Il compenso non è cumulabile con il lavoro straordinario, il recupero compensativo, il compenso Forfettario d’Impiego e l’indennità di missione all’estero, ma è cumulabile con l’indennità di missione in territorio nazionale, le indennità di impiego operativo fondamentali e le indennità operative supplementari.
TABELLA C.F.G. (art. 9 D.P.R. 56/22)
Fonti:
– art. 11, co. 2, D.P.R. n. 163/2002 (priorità recupero compensativo);
– art. 9, co. 4, del D.P.R. n. 163/2002 (recupero psico-fisico giorno successivo);
– art. 9 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 (rideterminazione importi).
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