Cassa di Previdenza delle Forze Armate

Cassa di Previdenza delle Forze Armate

La Cassa di Previdenza delle Forze Armate (CPFA): Un Sostegno Previdenziale per gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati.

La Cassa di Previdenza delle Forze Armate (CPFA), un ente sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, offre un sostegno previdenziale supplementare ai militari che contribuiscono, oltre alle competenze erogate dall’INPS. Questo sostegno include l’indennità supplementare e l’assegno speciale dopo il congedo, nonché prestazioni di natura creditizia (attualmente sospesa) per gli iscritti.

Chi è iscritto alla cassa di previdenza delle Forze Armate?

All’atto dell’immissione in Servizio Permanente, tutti gli Ufficiali, Sottufficiali di EI, MM, AM e CC, nonché gli appuntati dell’Arma dei Carbinieri, sono automaticamente iscritti. Dal 1° gennaio 2023, anche i Graduati delle Forze armate in servizio permanente sono iscritti.

La CPFA, istituita nel 2009, deriva dal riordino e accorpamento delle preesistenti Casse militari di Forza Armata, che svolgevano le stesse funzioni ora riunificate. L’Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico e inserito nell’ambito della struttura organizzativa del Ministero della Difesa (SMD – UG CRA). È sottoposto alla vigilanza del Ministro della Difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di Stato Maggiore della Difesa o, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell’Amministrazione competenti per materia.

La CPFA gestisce amministrativamente le preesistenti Casse, i cui patrimoni sono confluiti in Fondi di gestione separati. Questa separazione patrimoniale e contabile permette di mantenere distinte e separate le gestioni dei Fondi, ciascuno dei quali opera nell’ambito e nei limiti delle proprie disponibilità.

Per beneficiare degli istituti previsti dalla CPFA, è previsto un contributo obbligatorio a carico degli iscritti. Nel 2022 sono state introdotte le nuove aliquote di contribuzione. A partire dal 1° gennaio 2023, la contribuzione per i sottufficiali e per i graduati è pari al 3% dell’80% dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprendente la tredicesima mensilità. Per gli Ufficiali, la contribuzione è determinata nella misura del 3%.

La CPFA eroga al personale delle categorie Ufficiali, Sottufficiali e Graduati che ne abbiano diritto, le seguenti prestazioni: indennità supplementare, assegno speciale e concessione di prestiti.

Indennità Supplementare

Spetta agli Ufficiali e ai Sottufficiali ed ai Graduati in spe con almeno sei anni di iscrizione, che cessano dal servizio a qualsiasi titolo. Detta indennità viene liquidata in base alla aliquota del 2% (2,5% per il rateo successivo al 01.01.2023 per la sola categoria dei Sottufficiali) dell’ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, in ragione dell’80% moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo ed è corrisposta entro 120 gg. dalla dal collocamento in congedo.

Assegno Speciale

Spetta agli Ufficiali cessati dal servizio entro il 31/12/2022 e collocati “in riserva” o “in congedo assoluto” al raggiungimento del 65° anno di vita (e trascorsi 8 anni dalla cessazione dal servizio), in relazione al grado rivestito all’atto del collocamento nelle rispettive alternative posizioni. Le misure annuali di detto assegno sono stabilite con D.M. e tali importi sono soggetti a tassazione fiscale. Tale assegno è vitalizio ma non è reversibile ed è corrisposto una volta all’anno in corrispondenza del mese di dicembre.

L’attribuzione di detto emolumento non avviene d’ufficio, ma a seguito di richiesta che deve essere inviata dall’interessato direttamente allo SMD-Centro Unico Stipendiale Interforze Ufficio Gestione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate. L’Istituto è stato abrogato a far data dal 01/01/2023.

Attuali percettori assegno speciale

Nei confronti degli Ufficiali già percettori è prevista la possibilità di continuare a percepire il vitalizio nelle misure e modalità sopra descritte o, in alternativa, di optare per la conversione dello stesso in una maggiorazione “una tantum” dell’indennità supplementare calcolata tramite utilizzo di parametri che tengono conto dell’importo (ridotto al 60%) dell’assegno speciale in godimento e di coefficienti legati alla speranza di vita.

Ufficiali che devono ancora maturare il diritto all’assegno speciale

Gli Ufficiali già cessati dal servizio alla data del 31/12/2022 che non hanno ancora maturato i requisiti per l’erogazione dell’Assegno Speciale (65 anni di età e almeno 8 anni dal congedo) potranno optare per l’attribuzione dello stesso o per l’erogazione di una ulteriore Indennità supplementare rapportata agli anni di contribuzione alla data di cessazione, all’importo (ridotto al 50%) dell’assegno speciale che si sarebbe percepito e ai coefficienti legati alla speranza di vita (tavola di mortalità ISTAT).

Ufficiali ancora in servizio

Nei confronti degli Ufficiali in servizio al 01/01/2023 all’atto della cessazione, verrà riconosciuta una maggiorazione dell’Indennità supplementare rapportata agli anni di contribuzione al 31/12/2022, all’importo (ridotto al 50%) dell’assegno speciale che si sarebbe percepito e ai coefficienti legati alla speranza di vita (tavola di mortalità ISTAT).

Concessione di prestiti

E’ subordinata alle disponibilità finanziarie dell’Ente e, al momento, è sospesa.


Riferimenti:
D.P.R. n. 211/2009 (recepito nel D.P.R. n. 90/2010 – Istituzione Ente);
– Legge 197/2022 (aliquote di contribuzione).


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