Procedura cancellazione sanzioni disciplinari di Corpo. Cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale.
Cancellazione sanzioni disciplinari
I Militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari di Corpo (art.1369 C.O.M.) trascritte nella documentazione personale tenendo presente che:
- L’istanza è redatta in carta semplice, sarà l’ Ente di appartenenza ad istruire la pratica e inoltrarla per via gerarchica al Ministero Difesa;
- Può essere presentata dopo 2 anni di servizio effettivo1 e di buona condotta2 dalla comunicazione dell’ultima punizione (giorno iniziale di decorrenza), comprese eventuali sanzioni disciplinari di stato.
- Per la cancellazione l’ Autorità competente tiene conto del parere espresso dai superiori gerarchici.
- In caso di accoglimento dell’istanza la sanzione viene eliminata dalla documentazione personale ma NON HA efficacia retroattiva. In caso di rigetto, l’interessato potrà ripresentare una nuova domanda dopo che sia trascorso un ulteriore periodo di due anni di servizio effettivo.
- La decisione deve essere adottata entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza.
N.B.: Le disposizioni di cui sopra non si applicano per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri.
Note:
- Non saranno computati i periodi per i quali sia stata redatta la “dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica”, periodi di convalescenza, ricovero, forza assente ovvero altro motivo di assenza.
- Il Militare non ha riportato nei due anni sanzioni disciplinari diverse dal RICHIAMO.