Come viene calcolata la pensione di agenti e militari? Scopri nel nostro articolo quali sono gli attuali sistemi in vigore.
In questo articolo esploreremo nel dettaglio i tre diversi sistemi di calcolo della pensione per militari e agenti: il sistema “misto” di tipo retributivo, il sistema “misto” di tipo contributivo e il sistema contributivo “puro”.
Le tre modalità di calcolo dipendono principalmente dall’anzianità contributiva del lavoratore al 31 dicembre 1995.
Sistema “Misto” di tipo Retributivo
Questo sistema si applica ai lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995. Parliamo di lavoratori che nel 2024 hanno accumulato almeno 47 anni di contributi e con un’età anagrafica di almeno 63 anni. In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31/12/2011, e in parte con il sistema contributivo, dal 01/01/2012. Il metodo retributivo si basa su tre quote:
- Quota A: Calcolata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31/12/1992, determina l’aliquota pensionistica calcolata ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, e si basa sull’ultima retribuzione spettante.
- Quota B: Determinata sulla base dell’anzianità contributiva posseduta dal 01/01/1993 al 31/12/2011. Il calcolo viene effettuato sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni, a condizione che alla data del 31/12/1992 il personale sia in possesso di un’anzianità di almeno 15 anni.
- Quota C: Il servizio prestato dal 01/01/2012 è soggetto al sistema di calcolo contributivo.
Sistema “Misto” di tipo Contributivo
Questo sistema si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995. La pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31/12/1995 e in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 01/01/1996. La pensione si compone di tre quote:
- Quota A: Calcolata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31/12/1992, determina l’aliquota pensionistica calcolata ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, e si basa sull’ultima retribuzione spettante.
- Quota B: Determinata sulla base dell’anzianità contributiva posseduta nel triennio 01/01/1993 – 31/12/1995, è quantificata sulla media delle retribuzioni percepite sino alla cessazione dell’attività lavorativa calcolata con le modalità del sistema retributivo.
- Quota C: Determinata secondo il sistema contributivo.
Sistema Contributivo “Puro”
Questo è la modalità di calcolo della pensione in vigore dal 01/01/1996. Valuta il cosiddetto montante contributivo, ovvero il capitale che il lavoratore accumula nel corso della propria attività lavorativa attraverso il versamento dei contributi, rivalutati nel corso degli anni. Per effettuare il calcolo bisogna:
- Individuare la retribuzione annua del personale.
- Calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo pari al 33%.
- Determinare il montante individuale contributivo che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) determinata dall’ISTAT.
- Moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore al momento della pensione.
Più nel dettaglio, maggiore è l’età in cui si va in pensione, maggiore è il coefficiente di trasformazione; in altri termini, più il lavoratore rimarrà in servizio e maggiore sarà l’importo dell’assegno previdenziale. Il coefficiente di trasformazione, quindi, non è altro che quello strumento con cui il montante contributivo viene trasformato in pensione annua. I coefficienti di trasformazione vengono aggiornati ogni biennio, in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla c.d. “speranza di vita”.
Riferimenti:
– decreto legislativo 503/1992 (riforma Amato);
– legge 335/1995 (riforma Dini);
– legge 214/2011 (manovra “Salva Italia”);
– Il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.
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