Ausiliaria o moltiplicatore contributivo

AUSILIARIA O MOLTIPLICATORE CONTRIBUTIVO

Collocamento in ausiliaria o moltiplicatore contributivo, un dilemma ricorrente: il nostro approfondimento a cura di Eliseo Taverna.

Con l’approssimarsi di un’età anagrafica utile a poter lasciare il servizio attivo, molti continuano ad interrogarsi: ausiliaria o moltiplicatore contributivo?

Sovente non si ricevono risposte attendibili, su quale possa essere l’istituto economicamente più conveniente. Il dubbioovviamente cresce al raggiungimento della cosiddetta pensione di vecchiaia (limite ordinamentale al raggiungimento del quale si viene posti, in ogni  caso, in congedo d’ufficio). 

In questo articolo ovviamente non ci soffermeremo sulle possibilità che consentono al personale di andare in pensione prima del limite ordinamentale. E’ ormai risaputo che la cosiddetta pensione di anzianità, comporta delle penalizzazioni economiche rispetto a quella di vecchiaia.

La maggior parte del personale opta per rimanere in servizio il più possibile al fine di mantenere una fonte di sostentamento economico mensile più elevata. L’obbiettivo inoltre è quello di accumulare maggior montante contributivo, nonché di poter appunto usufruire di quegli istituti che costituiscono il vero plus valore economico del trattamento pensionistico (ausiliaria o moltiplicatore contributivo).


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Si rammenta, che con la riforma del sistema pensionistico italiano avvenuto con la legge Dini nel 1995, il metodo di calcolo dei trattamenti pensionistici è cambiato radicalmente generando un rilevante decremento economico delle pensioni, a causa dell’utilizzo come base di calcolo non più l’ultima retribuzione, ma i contributi realmente versati nell’arco della vita lavorativa. 

Per questo motivo i due istituti, moltiplicatore e ausiliaria, si devono valutare con molta attenzione, prima di fare una scelta irreversibile che avrà senz’altro riflessi importanti sul proprio futuro pensionistico. 

Moltiplicatore Contributivo: Cos’è e Come Funziona

Il moltiplicatore contributivo è un istituto che si applica al raggiungimento di 40 anni di servizio militare effettivo o al compimento dei 60 anni di età. Questo passaggio avviene transitando nella riserva, in alternativa all’ausiliaria. L’ausiliaria, come noto, ha una durata di cinque anni durante i quali l’interessato rimane a disposizione dell’Amministrazione. Tuttavia, non si applica al raggiungimento dei 40 anni di lavoro effettivi in ambienti lavorativi promiscui.

Originariamente introdotto per le forze di polizia, è stato successivamente esteso anche alle forze armate. Il moltiplicatore contributivo, previsto dall’art. 3 del D.Lgs 165/97, permette di aumentare di cinque volte la contribuzione versata nell’ultimo anno di servizio effettuato, aumentando notevolmente la base di calcolo per il trattamento pensionistico spettante.

Ausiliaria: Cos’è e Come Funziona

Sotto l’aspetto giuridico, l’ausiliaria, usufruibile per 5 anni a partire da 60 anni, permette di essere posto in congedo con trattamento pensionistico spettante ma di rimanere a disposizione dell’Amministrazione di appartenenza o più in generale della P.A. per eventuali esigenze straordinarie lavorative da svolgersi nell’ambito della provincia.

Sotto l’aspetto economico, il personale in ausiliaria riceve:

  • la liquidazione spettante entro 12 mesi dal compimento dei 60 anni;
  • il trattamento di pensione mensile con una trattenuta contributiva pari all’ 8,80%;
  • la contribuzione dell’Amministrazione pari al 24,20%.

Il valore aggiunto è rappresentato dall’indennità di ausiliaria spettante, che viene erogata all’interessato e che è pari al 50% del trattamento economico e degli aumenti stipendiali spettanti al pari grado in servizio.

Rivalutazione del trattamento pensionistico

Un ulteriore elemento valoriale è rappresentato dalla rivalutazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione, ovviamente più vantaggioso, corrispondente ai 65 anni di età.

Al compimento dei 60 anni, è possibile fare domanda di richiamo in servizio anno per anno, per un massimo di 5 anni.

In tal caso al personale interessato, che continuerà a prestare servizio e a percepire anche eventuali ore di straordinario, nonché a percepire il trattamento stipendiale più favorevole. Al termine del periodo massimo di richiamo, verrà anche effettuata la riliquidazione della liquidazione.

La base di calcolo della suddetta prestazione è rappresentata dal trattamento economico, costituito dalle voci utili ai fini del TFS, che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio.

Ne discende che fino a poco tempo fa risultava più favorevole optare per il moltiplicatore contributivo, ma negli ultimi tempi non è più cosi. E’ stato infatti chiarito definitivamente che la quota di contribuzione versata nei cinque anni in cui si permane in ausiliaria costituisce a tutti gli effetti montante contributivo utile al ricalcolo della pensione. Pertanto risulta senza alcun dubbio più favorevole l’istituto  dell’ausiliaria.

In conclusione

Al di là di particolari posizioni contributive specifiche e con una peculiare dinamica salariale e contributiva, che vanno valutate caso per caso, possiamo così sintetizzare:

  • Al personale arruolato fino agli anni 82/83, risulta ancora conveniente optare per il moltiplicatore contributivo;
  • Al personale arruolato a partire dal 1984, risulta senz’altro più vantaggioso optare per l’ausiliaria.

Sicuramente il personale in ausiliaria nei primi anni noterà un decremento rispetto all’opzione del moltiplicatore. Con il passare degli anni però verrà completamente riequilibrato, fino a risultare di gran lunga più conveniente.


Leggi anche: Pensione privilegiata


Riferimenti normativi:
– Chiarimento del Ministero del Lavoro, reso con parere 2208 datato 15 dicembre 2020.


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1 commento su “Ausiliaria o moltiplicatore contributivo”

  1. Occorre precisare che l’Istituto del moltiplicatore è applicabile solo per coloro che hanno in parte o in toto il calcolo della pensione col sistema “contributivo”. Pertanto se alla luce di un doppio calcolo l’INPS dice che è meno favorevole il calcolo retributivo, non si potrà disporre dell’istituto del moltiplicatore.

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