Assegno funzionale forze armate e di polizia

Assegno funzionale

Trattamento economico fondamentale – Assegno funzionale pensionabile per il personale non dirigente delle forze armate e di polizia.

Questo breve articolo “Assegno funzionale pensionabile” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. Alla fine dell’articolo trovi la tabella con gli importi.

Perché è stato introdotto l’assegno funzionale?

La funzione dello stipendio, specie a seguito dei criteri introdotti con il sistema parametrale, è quella di assicurare un trattamento economico basato sul criterio della progressività, in armonia con le funzioni svolte ed i livelli di responsabilità propri di ciascun grado e qualifica.

Tuttavia, a seguito del celere raggiungimento di posizioni apicali nei ruoli “non direttivi” e “non dirigenti” (conseguenza del riordino operato nel 1995), ovvero di fronte a più contenute progressioni di carriera di alcuni ruoli, il solo stipendio tabellare potrebbe non risultare sufficiente a garantire adeguati mezzi di sostentamento al personale, anche alla luce del fisiologico aumento, con l’avanzare dell’età anagrafica, delle necessità e dei bisogni di natura sociale, connessi con la crescita degli appartenenti dei rispettivi nuclei familiari.

Che cos’è l’assegno funzionale?

L’assegno funzionale è, pertanto, un emolumento introdotto per mitigare la rigidità della progressione economica per gradi e mira a salvaguardare la necessità di un costante incremento retributivo, facendo riferimento per la sua attribuzione al compimento di precise anzianità di servizio nelle forze di polizia, nelle forze armate e nei VV.FF..

Quando si prende l’assegno di funzione?

L’assegno di funzione viene corrisposto al raggiungimento dei 17, 27 e 32 anni di servizio effettivi conseguiti senza demerito.

Questione demerito

Per l’attribuzione dell’assegno, la valutazione del requisito di aver prestato servizio senza demerito, di fatto, dovrà essere riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a “nella media”.

L’assegno funzionale pensionabile è

  • inserito nel quadro generale del trattamento economico fondamentale, come elemento proporzionale rispetto allo stipendio;
  • corrisposto alla generalità del personale “non dirigente” delle Forze di polizia, compresi gli ufficiali che provengano da carriere e ruoli inferiori, ad eccezione degli ufficiali che risultano destinatari dell’omogeneizzazione al trattamento economico dei dirigenti;
  • stato oggetto di reiterati provvedimenti legislativi, tesi ad incrementarne la misura e del recente intervento con il quale, contestualmente alla rimodulazione degli importi economici, la previsione iniziale di attribuzione del compenso al raggiungimento dei 19 e 29 anni di servizio è stata modificata, per ultimo, in 17, 27 e 32 anni;
  • assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche a coloro che abbiano prestato parte del servizio utile al compimento della prescritta anzianità, non solo nelle Forze di polizia, ma anche nelle Forze armate e nei VV.FF. in servizio di leva.

Forze Armate

A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e riferite al Primo Luogotenente nella qualifica apicale, Sergente Maggiore Capo, dopo 4 anni dall’attribuzione della qualifica speciale, e Caporal Maggiore Capo Scelto, dopo quattro anni dall’attribuzione della qualifica speciale, sono incrementate di euro 12,00 annui.

Forze di Polizia

A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell’assegno funzionale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al sostituto commissario «coordinatore», al sovrintendente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione e all’assistente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione, sono incrementate di euro 12,00 annui.


Leggi anche: Indennità festiva e superfestiva


TABELLA IMPORTO ASSEGNO FUNZIONALE (Importi Lordi)


Riferimenti:
– art. 5 D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 (Forze Armate);
– art. 5 D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (Forze di Polizia).
– art. 8 comma 2 D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 (Forze Armate);
– art. 8 comma 2 D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 (Forze di Polizia).


VAI AL NOSTRO COMPENDIO: TRATTAMENTO ECONOMICO

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