L’aspettativa per riduzione quadri, un provvedimento per favorire l’uscita del personale in esubero delle forze armate.
Anche se qualcuno lo considera un provvedimento (privilegio) eccessivo, in mancanza di alternative, può risultare necessario per ridurre il personale in esubero ed accelerare il processo di ringiovanimento.
Chi può richiedere il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (A.R.Q.)?
Nella maggior parte dei casi è richiesta da quei militari che non trovano una collocazione degna del loro grado. Infatti per il momento possono richiederla solamente gli Ufficiali nei gradi di Generale, Colonnello e gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo e a disposizione, con l’esclusione degli Ufficiali appartenenti al ruolo forestale iniziale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Ancora oggi è escluso da tale provvedimento il personale appartenente al ruolo dei sottufficiali di ogni FF.AA., nonostante una timida apertura nel 2014, poi successivamente bocciata, e l’ormai cronico problema dell’esubero dei marescialli.
I requisiti per poter presentare domanda
La domanda può essere presentata da quei militari che possiedono almeno uno dei requisiti previsti:
- un’anzianità contributiva pari o superiore a quarant’anni;
- meno di cinque anni dal limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza.
I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Si può presentare anche prima dell’emanazione da parte di Persomil della circolare annuale. Dopo l’inoltro, qualora sopraggiungano improvvisi ripensamenti, la domanda può essere ritirata, rispettando comunque i limiti imposti dalla suddetta circolare.
La domanda di collocamento in aspettativa per riduzione quadri ha validità solo per l’anno in cui viene presentata, in caso di diniego però si può ripresentare l’anno successivo. Solitamente non viene accettata per esigenze di servizio.
In caso di ricezione di più domande è stato stabilito un ordine di priorità (ad eccezione degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, per i quali è previsto diversamente):
- Un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni;
- Meno di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
- Promossi nella posizione di “a disposizione”;
- In servizio permanente effettivo.
Ordine di priorità per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri (in base al ruolo):
- Speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione;
- Normale in servizio permanente a disposizione;
- Speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo;
- Normale in servizio permanente effettivo.
Tra due Ufficiali con lo stesso grado e appartenenti al medesimo ruolo avrà la precedenza l’Ufficiale anagraficamente più anziano, a prescindere dall’anzianità contributiva maturata.
Collocamento in A.R.Q
Avviene il 31 dicembre di ciascun anno, solo se vengono accertate delle eccedenze nei gradi di ciascun ruolo rispetto agli organici previsti. Il personale rimane in tale stato giuridico sino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza, oppure dopo la notifica del provvedimento può richiedere:
- Di cessare dal servizio permanente;
- Di essere collocato nella riserva (utilizzando il modello “H” allegato alla circolare M_D GMIL 0412173 del 15 luglio 2015).
La domanda di cessazione dal servizio dall’A.R.Q. dovrà essere presentata dall’interessato al Comando di appartenenza, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data chiesta per la cessazione stessa. Ciò, al fine di evitare la corresponsione di mensilità stipendiali oltre la data di collocamento in congedo.
Gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri non possono fare domanda di “scivolo” (articolo 2229 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Regime transitorio del collocamento in ausiliaria).
Leggi anche: Cessazione anticipata dal servizio “scivolo”
Trattamento economico in A.R.Q
Il personale in A.R.Q. rimane in servizio permanente in posizione di aspettativa con delle limitazioni:
- non può percepire scatti stipendiali;
- anche se già in valutazione non avanza di grado;
- non può essere impiegato in altri incarichi ministeriali;
- percepisce il 95% della voce stipendio e il 100% dell’IIS.
Riferimenti:
– articoli 909 e 2250-quater del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
– circolare M_D GMIL II 5 1 0317783 datata 30 giugno 2010;
– circolare M_D GMIL2 VDGM II 4 1 0196886 datata 11 luglio 2013.
Link utili:
Clicca >>>QUI<<< per consultare l’Area tematica ARQ (Aspettativa per Riduzione di Quadri) del Ministero della Difesa.
Buongiorno,
mi chiamo Tullio Patierno e sono un Colonnello in s.p.e. dell`Esercito. Ho quasi 56 anni e presumibilmente, a breve, saro` collocato in ARQ (a domanda o d`ufficio, non so se sia rilevante ma magari ci sono delle differenze).
La mia domanda e` la seguente:
una volta in ARQ, per esempio a domanda, qualora vincessi un concorso presso un` Organizzazione Internazionale: un`Agenzia dell`Unione Europea o presso le Nazioni Unite.
Avendo fatto tutte le comunicazioni dovute , sia preventive che finali (intenzione di partecipare al concorso, partecipazione e vincita del concorso), l`Amministrazione Difesa potrebbe opporsi e chiedermi di congedarmi qualora accettassi tale incarico?
In caso affermativo, sulla base di quale quadro giuridico di riferimento visto che tale incarico non comporterebbe impatti sul servizio (in ARQ satrei a casa a non fare nulla), ne` ci sono conflitti di interesse?
Cio`, anche qualora non ci siano i presupposti per usufruire della Legge 1114/62.
Oppure, una vota in ARQ a domanda, se decidessi di lavorare in proprio, o se fossi assunto da una Ditta privata che non ha relazioni di sorta con l`Amminstrazione Pubblica o, nella fattispecie, con l`Amministrazione Difesa, le citate Amministrazioni potrebbero opporsi? In caso affermativo, sulla base di quale quadro giuridico di riferimento?
Grazie.
Cordiali saluti.
Tullio Patierno
Buongiorno,
Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri conservano il rapporto di esclusività già posseduto in servizio, rimangono “a disposizione” del Governo, potrebbero essere richiamati in qualsiasi momento, inoltre vengono inseriti in appositi elenchi suddivisi per provincia/comune, per essere all’occorrenza impiegati in caso di necessità sulla base delle eventuali richieste da parte delle amministrazioni pubbliche. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 993, 995 e 2145 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 nr.66. Se Lei dovesse vincere uno dei concorsi da Lei citato l’Amministrazione potrebbe collocarla in congedo perchè di fatto non sarebbe più a disposizione. Per quanto riguarda la seconda domanda potrebbero essere valide le disposizioni riguardanti l’attività extraprofessionale in vigore, ma è solamente un parere personale. La ricontatterò personalmente appena avrò notizie certe.
Cordiali saluti.