Articolo 54, Pensioni militari per anzianità contributiva inferiore ai 15 anni

ARTICOLO 54

Articolo 54 – Pensioni militari per anzianità contributiva inferiore ai 15 anni, si attende la Sentenza della Corte dei Conti.

Il 21 luglio si è tenuta l’udienza, presso le Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale della Corte dei Conti, riguardante la misura del coefficiente da applicare alla pensione dei militari in base all’articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Nell’udienza sono state affrontate le questioni poste dalle ordinanze n. 5/2021 della III Sezione e n. 25/2021 della I Sezione, entrambe attinenti alla statuizione della “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto” in favore del personale militare cessato dal servizio con una anzianità superiore ai 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni.

Le tesi contrapposte

L’INPS ha sostenuto l’applicabilità del coefficiente del 2,44% esclusivamente in favore di coloro che hanno (avevano) un’anzianità contributiva tra i 15 e i 18 anni, mentre per chi ha un’anzianità inferiore ai 15 anni ritiene applicabile il coefficiente del 2,20%.

La Procura Generale ha, addirittura, chiesto la revisione della Sentenza n. 1/2021 in relazione all’applicazione del coefficiente del 2,44% definendolo erroneo e chiedendo l’applicazione del 2,20% per tutti, anche per chi ha un’anzianità superiore ai 15 anni.

Gli unici a esprimere parere contrario gli studi legali che rappresentavano il personale militare, i quali hanno espresso richiesta di applicazione del coefficiente del 2,44% anche in favore di chi ha un’anzianità inferiore ai 15 anni, evidenziando che il coefficiente da applicare sarebbe nella misura del 2,93 come statuito da giurisprudenza anteriore alla Sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite.

Appare incomprensibile la posizione del Ministero della Difesa, il quale ha sostenuto la tesi subordinata dell’Inps richiedendo l’applicazione dell’aliquota del 2,20 per l’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, anziché rimettersi al giudice per la corretta applicazione della norma.

Alcune considerazioni

Riguardo alla Sentenza n. 1/2021 della Sezioni Riunite avevamo già commentato il suo esito (clicca qui Articolo 54. Giurisprudenza creativa nella Sentenza n. 1/2021 della Corte dei Conti), ovverosia che:

  • l’interpretazione adottata lascia diverse perplessità, poiché si è scelta una soluzione alquanto fantasiosa ricavando un’aliquota annua del 2,445% rapportata a 18 anni meno un giorno;
  • la sentenza non era stata chiara nell’estensione dell’applicabilità del coefficiente del 2,445 a coloro che hanno un’anzianità inferiore a 15 anni.

Riepilogando, l’Inps e il Ministero della Difesa si sono espresse nell’interpretazione dell’applicabilità dell’aliquota del 2,20 per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

La Procura Generale, diversamente, non ha operato alcuna distinzione fra chi aveva più di 15 anni di anzianità e meno di 18 e chi aveva maturato una anzianità inferiore ai 15 anni, ma ha contestato l’applicazione del 2,44 chiedendo l’applicazione del 2,20 per tutti.

  • Insomma gran confusione e difficile prevedere l’esito del giudizio per il quale occorrerà attendere il deposito della sentenza.

Un’ultima considerazione riguarda la Relazione Tecnica Attuariale depositata dall’Inps nella quale si prevedono oneri di bilancio, derivanti dall’applicazione del coefficiente del 2,44% nei prossimi 10 anni (2021-2030), quantificati in complessivi 257,30 milioni di euro.

È da chiedersi se le esigenze di bilancio comprimeranno, ancora una volta, i diritti dei militari. 

La risposta si avrà a breve, probabilmente agli inizi di settembre, quando sarà depositata la sentenza.

di Fabio Perrotta – SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO S.A.F.


Fonte: 
Studio Legale Chessa

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