Obbligo vaccinale al personale in servizio della Guardia di Finanza anche quando fruisce delle diverse forme di assenza.
Questa Organizzazione Sindacale si è posta sempre in una posizione di equilibrio tra le esigenze dei colleghi rappresentati ed il contrappeso della scala Gerarchica, la quale non viene ritenuta un soggetto da avversare, bensì da coadiuvare nel difficile compito di gestire una organizzazione complessa quale il Nostro amato Corpo.
Come noto indistintamente a tutti, la condizione epidemiologica a livello globale ha insegnato a tutti che nulla nella nostra fugace vita terrena può essere considerato un dogma, una certezza assoluta, un postulato indiscutibile, bensì ha rimodulato la nostra esistenza a tal punto da far divenire l’incertezza, l’indeterminatezza del quotidiano una normalità edulcorata.
In questo delicato contesto, gli operatori del comparto sicurezza, ed in particolare il nostro Corpo, hanno sempre messo a disposizione la loro professionalità, la scrupolosa ed adeguata preparazione a disposizione della collettività, in ossequio al giuramento prestato.
Lo status di militare ha da sempre portato con sé onori ed oneri che la vita civile, per propria natura, non può percepire e, nel contesto storico attuale, questo status diviene ancora terreno di riduzione di libertà ed autodeterminazione.
“L’obbligo sussiste, generalmente, in capo al personale in servizio anche quando fruisce delle diverse forme di assenza che non comportano una cesura del rapporto di servizio”.
Con queste poche parole inserite nel punto 4. della circolare 354509 datata 11/12/2021, del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali, si è di fatto esteso un obbligo vaccinale (che, come noto, può essere disposto solo con atto di legge) a soggetti che non ne sono attualmente obbligati, perché non prestano attività lavorativa essendo in licenza, permesso o comunque legittimamente assenti dal servizio.
L’art. 4 del D.L. 44/2021 prevede che “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni … gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario [e ora anche gli appartenenti al Corpo]…, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
Questa norma si inserisce, quindi, nel più ampio contesto delle disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, dell’art. 2087 c.c. e del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Infatti, anche dalla sent. 7045/2021 del Consiglio di Stato (punto 48.4.) si comprende che le norme sull’obbligo vaccinale sono di “prevenzione”, ossia rispondono ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, obbligo che, secondo una tesi dottrinaria autorevole, già discenderebbe in questa fase di emergenza dall’applicazione combinata della regola generale di cui all’art. 2087 c.c. e dalle disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Pertanto, tali norme si possono applicare solo a chi materialmente effettua prestazioni lavorative.
Dello stesso avviso vi sono 2 decisioni del Tribunale di Roma e Modena, dalle quali emerge in maniera chiarissima che le disposizioni sull’obbligatorietà vaccinale sono norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Tribunale di Modena, in particolare, in merito all’obbligatorietà vaccinale dei sanitari ha osservato che, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 81/2008 il prestatore di lavoro, nello svolgimento dell’attività lavorativa, è tenuto a osservare precisi doveri di cura e sicurezza per la tutela dell’integrità psico-fisica propria e di tutti i soggetti terzi con cui entra in contatto.
Tale disposizione ha natura precettiva, con conseguente sanzionabilità giuridica di comportamenti difformi dalla medesima.
Allo stesso tempo l’imprenditore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è obbligato a garantire la salute e la sicurezza sia degli altri dipendenti che dei terzi.
Datore di lavoro e prestatore di lavoro sono quindi tenuti a collaborare fattivamente alla realizzazione di un ambiente di lavoro salubre e sicuro: il tutto per garantire il soddisfacimento e la tutela di beni di primaria rilevanza costituzionale (artt. 32 e 41 Cost.).
Il Giudice del Lavoro ha inoltre osservato che all’epoca dei fatti, l’obbligatorietà della sottoposizione al vaccino contro il virus Sars – Cov-2 non era prevista da alcuna espressa norma di legge.
Tuttavia il D.L. n. 44/2021, sopravvenuto nelle more del processo, deve considerarsi semplicemente elemento esegetico utile ai fini della definizione della controversia, ossia esplicativo, per la particolare fattispecie dell’obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori, della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Alla luce del quadro sopra ricostruito, nel quale si inseriscono i recenti decreti legge sull’obbligo vaccinale, è di tutta evidenza che, come riportato al punto 11. della predetta circolare 354509 datata 11/12/2021 – contraddicendo così il richiamato punto 4. della medesima, “l’estensione dell’obbligatorietà della vaccinazione mira, in particolare, a tutelare i lavoratori, come gli appartenenti alle Forze di polizia, che si trovano maggiormente esposti al contatto interpersonale”.
Pertanto, il militare che è soggetto a tale obbligo è solo quello che materialmente lavora, così come dispone la regola generale dell’art. 20 D.Lgs. n. 81/2008, non quello che per vari motivi non svolge attività lavorativa.
Ciò è ulteriormente confermato anche dal regime sanzionatorio previsto con provvedimenti prefettizi in caso di inosservanza delle disposizioni, che fa riferimento alle violazioni constatate sul luogo di lavoro, non mentre ci si trovi a casa in licenza!
Concludendo, a mente dell’art. 32 Cost. che afferma che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, si ritiene assolutamente incomprensibile e assolutamente praeter legem, oltre la ratio della norma stessa, una circolare che estenda l’obbligo vaccinale “al personale in servizio anche quando fruisce delle diverse forme di assenza che non comportano una cesura del rapporto di servizio” di cui al punto 4. della circolare 354509 datata 11/12/2021.
Tenuto conto di quanto esplicitato, si chiede a codesto Organo di Vertice di poter valutare le argomentazioni avanzate al fine di voler prevedere una rivisitazione della circolare n. 354509 datata 11/12/2021, del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali, prevedendo l’obbligatorietà nei confronti dei militari che prestino effettiva attività lavorativa, ma che non si trovino legittimamente e permanentemente assenti dal servizio.
Nell’auspicio di un favorevole e tempestivo intervento, in attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente, si porgono i più deferenti saluti.
Fonte: SIM GDF