Obbligo vaccinale o consenso informato?

SIM Guardia di Finanza

Obbligo vaccinale o consenso informato? Il Sindacato Italiano Militari Guardia di Finanza scrive al Governo.

Preg.mi,
l’introduzione del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, a decorrere dal prossimo 15 dicembre, renderà obbligatorie le vaccinazioni contro il Covid-19 anche per gli operatori di polizia. La nostra compagine sindacale, lungi dall’assumere posizioni pregiudiziali sui vaccini, rileva e pone all’attenzione delle SS.VV. il paradosso generato dall’immediata evidenza di un obbligo contrapposto alla sottoscrizione del consenso informato; MODULO DI CONSENSO (DOSE DI RICHIAMO – “BOOSTER”) 0043604-27/09/2021-DGPRE-DGPRE-P – (Allegato Utente 3 (A03)) allegato alla Circolare in data 27 settembre 2021 del Ministero della Salute.

Per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, l’obbligo vaccinale, a far data dal 15 dicembre 2021, sarà esteso al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Anche gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, quindi, dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla vaccinazione senza alcuna possibilità di scelta e ciò, a nostro modesto avviso, confligge con la compilazione e sottoscrizione del consenso informato.

La nozione di obbligo, del resto, trova una sua particolare tematizzazione all’interno di una riflessione giuridica che sovrasta quella di diritto, anche perché un diritto che non è riconosciuto da nessuno non vale molto.

Affinché il citato orientamento possa sortire una declinazione giuridica occorre che l’obbligo sia innanzitutto riconosciuto come tale.

L’obbedienza non può, difatti, essere il prodotto di una costrizione o di una imposizione e la preoccupazione che innerva è proprio quella di instaurare un legame quanto più possibile saldo tra la legittimità, il consenso e la giustizia.

Avuto riguardo per le forti perplessità manifestate dai colleghi, in base ad una valutazione dei dati che tengono conto dello stato della ricerca scientifica, riteniamo che il trattamento obbligatorio non migliora e non preserva lo stato di salute di chi vi è assoggettato e, del pari, non è dimostrata la sua capacità di preservare lo stato di salute degli altri.

Infatti, i vaccinati, anche con doppia e tripla dose possono: contrarre il virus, contagiare gli altri, non sviluppare l’immunità e non avere la protezione al 100%, come specificato nelle faq AIFA, nel rapporto ISS n. 4/2021 del 13 marzo 2021 e negli stessi foglietti illustrativi dei vaccini.

Queste possibilità negative, inoltre, non riescono a controbilanciare l’interesse collettivo a scapito dell’autodeterminazione stabilita dall’art. 32 della Costituzione.

Considerato che degli attuali vaccini anticovid non sono completamente noti gli effetti a medio/lungo termine, avendo ricevuto “l’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni”, questi possono incidere negativamente sullo stato di salute futuro di chi vi si è assoggettato.

Valutato che persino i colleghi già vaccinati ritengono che l’uso dei vaccini in emergenza sia carente di dati sufficienti a fornire un quadro esaustivo circa la loro efficacia e sicurezza, la sottoscrizione di un consenso informato riportante scarse informazioni sui benefici e sui rischi sarebbe irrilevante a causa delle scarse evidenze scientifiche e servirebbe solo a scaricare le responsabilità in caso di eventi avversi anche fatali.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha escluso che dagli art. 2 e 32 della Costituzione si possa chiedere al singolo di mettere a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative.

Occorrono anche provvedimenti finalizzati a stabilire le modalità da porre in essere per indennizzare e risarcire i colleghi colpiti dagli eventi avversi correlati alla somministrazione di una qualsiasi delle dosi di vaccino.

Alla luce delle citate evidenze, atteso che l’accettazione alla somministrazione non solleva da responsabilità nell’asseverare gli eventuali eventi avversi, auspicabilmente minimali, tra le patologie causate dal servizio d’istituto, questo Sindacato Italiano Militari della Guardia di Finanza, a tutela dei propri iscritti, chiede un intervento immediato e risolutivo, in sede di conversione del decreto, in grado di eliminare la discrasia, minimizzando i dubbi e le perplessità che si potrebbero generare.

Restiamo in attesa di un cortese riscontro e porgiamo i nostri saluti più cordiali.

Fonte: SIM GDF

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