Assegnazione temporanea ad altra sede per motivi familiari. Art. 42bis del Decreto Legislativo 26/03/2001, n.151.
Cosa prevede?
Al genitore con figli minori FINO a 3 anni di età, la legge consente di richiedere la TEMPORANEA ASSEGNAZIONE in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita l’attività lavorativa.
TUTTAVIA il beneficio non costituisce un diritto incondizionato.
Chi può richiedere la temporanea assegnazione?
- La temporanea assegnazione può essere richiesta da tutti i militari (in servizio permanente) entro i 3 anni di vita del minore.
- La norma si applica anche ai genitori affidatari ed adottivi a condizione che l’istanza venga inoltrata entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, a prescindere dall’età dello stesso.
- È indispensabile che l’altro genitore eserciti l’attività lavorativa (anche nel settore privato).
- Il beneficio è altresì esteso alle coppie di fatto.
Che documenti bisogna fornire?
Il dipendente deve produrre:
- un’autocertificazione che attesti il proprio stato di famiglia in cui sia chiara la presenza di un figlio di età inferiore ai 3 anni;
- un’attestazione del datore di lavoro del congiunto in cui sia indicata la sede di impiego e la costanza del rapporto di lavoro (è altresì valida l’autocertificazione redatta dal congiunto stesso).
A chi si deve inoltrare l’istanza di assegnazione temporanea?
La richiesta dovrà essere formulata dal soggetto avente diritto e, tramite via gerarchica, andrà presentata all’ufficio competente dell’Ente in cui si presta servizio che provvederà ad inoltrarla agli organi superiori.
Valutazione dell’istanza
Nella valutazione dell’istanza, l’Amministrazione deve assicurarsi dell’esistenza di due condizioni:
- Che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile, avendo riguardo al ruolo e all’eventuale specializzazione;
- Che sia dato l’assenso dalle Amministrazioni di provenienza e di destinazione (questo comporta che, sebbene vi sia disponibile un posto nel reparto di destinazione, il beneficio potrebbe essere negato in considerazione delle esigenze di servizio delle due sedi).
Riguardo alla seconda condizione, si chiarisce che le ordinarie esigenze di servizio, quindi correlate alla diminuzione dell’organico nel caso di trasferimento del dipendente, NON POSSONO, DA SOLE, giustificare la mancata accettazione della domanda.
Casi di non accoglimento
La mancanza del posto vacante, come detto in precedenza (valutazione dell’istanza), oppure in ragione di specializzazioni, qualificazioni o, in ogni caso, della particolare esperienza maturata in determinati ambiti.
NB: tutti i casi di NON accoglimento dell’istanza DEVONO essere specificatamente MOTIVATI.
Ricorsi: quando inoltrare il ricorso?
Si potrà inoltrare ricorso nel caso in cui l’Amministrazione non dovesse rispondere entro i 90 giorni previsti e in ogni caso quando si protrae il silenzio dell’Ente (art. 1039 d.p.r. 90/2010).
Contro gli atti della PA è possibile presentare i seguenti ricorsi: Gerarchico (entro 30 giorni dalla notifica), al T.A.R. competente (entro 60 giorni dalla notifica), al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dalla notifica).
Riferimenti:
P-001 Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito.