Attività extraprofessionale

attività extraprofessionale

Attività extraprofessionale per i pubblici dipendenti, compreso il personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia.

Le seguenti disposizioni, riguardanti l’attività extraprofessionale, si applicano a tutti i dipendenti pubblici, compreso il personale appartenente alla forze armate e di polizia. Alcune disposizioni sono state recentemente aggiornate e sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2023.

L’ordinamento giuridico normalmente non consente ai dipendenti pubblici lo svolgimento di attività extraprofessionale, tranne alcuni casi eccezionali e circoscritti.

Il lavoro del pubblico dipendente è incompatibile con l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

Tuttavia, alcune attività possono essere svolte a condizione che siano:

  • compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio nonché con il prestigio delle Istituzioni e con l’immagine della P.A.;
  • compatibili e non in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le attività/compiti di Istituto;
  • svolte al di fuori dell’orario di servizio;
  • effettuate senza carattere di continuità e assiduità, nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa e il rendimento in servizio del militare e da garantire un adeguato recupero psico-fisico nelle giornate a esso dedicate;
  • meramente isolate e saltuarie, ovvero purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo.

Attività sempre consentite

Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:

  • la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  • la partecipazione a convegni e seminari;
  • incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  • la formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Le predette attività devono comunque essere svolte:

  • al di fuori dell’orario di servizio;
  • non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di servizio;
  • previa comunicazione al Comando/Ente di appartenenza per eventuali valutazioni di competenza.

!!! ATTENZIONE !!! Dal 01 luglio 2023
Le prestazioni nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, NON RIENTRERANNO più tra le attività normalmente consentite salvo ulteriori proroghe/deroghe.

Sarà necessaria quindi l’autorizzazione come di seguito descritto.

Attività retribuite diverse da quelle sempre consentite

Per svolgere qualunque attività (che non rientra tra le precedenti), è necessaria l’autorizzazione ministeriale preventiva.

Inoltrata la richiesta tramite il comando di appartenenza, il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di 30 giorni, decorso tale termine, l’autorizzazione, se chiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

Qualora venga accordata l’autorizzazione, i compensi percepiti per le attività extraprofessionali retribuite che necessitano di autorizzazione, devono essere comunicati all’Amministrazione di appartenenza, per la successiva segnalazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Attività svolta senza la prevista autorizzazione

Ferma restando la responsabilità disciplinare, l’interessato è soggetto alle procedure di cui all’art. 898 del Codice dell’Ordinamento Militare e dell’art. 53, comma 7 e 7 bis del D.Lgs. n. 165/2001.


Riferimenti normativi:
– artt. 97 e 98 della Costituzione (buon andamento, imparzialità e servizio esclusivo);
– art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
Circolare M_D n. 396572 del 31/07/2008;
– art. 895 del C.O.M.;
– art. 1041 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare;
– Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
– Circolare M_D n. 0760746 del 20/12/2022
– Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, art. 16.


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