Trattamento economico fondamentale – Indennità mensile pensionabile per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Questo articolo “Indennità mensile pensionabile” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. Alla fine dell’articolo trovi la tabella con gli importi.
Una delle peculiarità che caratterizzano il trattamento economico fondamentale del personale appartenente alle Forze di polizia è la c.d. “Indennità di polizia”.
Nel trattamento economico invece delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) sono presenti due diversi istituti: le Indennità operative e l’Importo aggiuntivo pensionabile.
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L’Indennità trova il suo fondamento nella necessità di remunerare le particolari condizioni di impiego del personale destinatario.
Proprio perché legata alle condizioni d’impiego del personale è attribuita in relazione al grado rivestito, correlandone l’importo crescente al maggiore livello di responsabilità richiesto nell’espletamento dei servizi di polizia.
Alcuni incrementi degli importi sono stati introdotti nel corso delle procedure di concertazione in relazione all’anzianità nel grado.
Infine, occorre sottolineare che è solo in parte cumulabile con le Indennità di aeronavigazione o di volo (e le relative Indennità operative supplementari).
Pertanto, viene data facoltà al beneficiario di percepire l’indennità delle due più favorevole nell’intero ammontare e l’altra in misura limitata al 50%.
A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell’indennità pensionabile di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
TABELLA INDENNITA’ DI POLIZIA, art. 4 D.P.R. 57/22
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