Indennità per i servizi interni di caserma

Indennità per i servizi interni di caserma

Compensi per lavoro straordinario o in sostituzione del normale orario di servizio. Indennità per i servizi interni di caserma.

Questo breve articolo “Indennità per i servizi interni di caserma” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica.

L’indennità per servizi interni di caserma è un compenso orario corrisposto al personale in servizio presso i reparti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza chiamato a mantenere, per turni, la propria presenza in ufficio senza obbligo di impegno assiduo e continuativo.

L’indennità sopra descritta è di norma corrisposta secondo i seguenti criteri:

  • al personale impiegato nei servizi di:
    • Coordinatore di servizio;
    • Responsabile di servizio;
    • Piantone all’ingresso della caserma;
    • Piantone agli ormeggi;
  • per ogni ora in aggiunta all’orario di servizio programmato;
  • nella misura del 100% di un’ora di straordinario;
  • entro il limite massimo delle risorse assegnate annualmente dalle singole Amministrazioni a ciascun comando/reparto.

Le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, rese solo nell’ambito dei servizi interni di caserma:

  • non devono essere imputate al monte ore previsto per il compenso del lavoro straordinario;
  • qualora non remunerate per esaurimento delle risorse disponibili, devono essere recuperate con riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la prestazione lavorativa è stata resa.

Il compenso spetta anche, presso gli Istituti di istruzione, per i servizi interni simili, per funzione, a quelli sopra elencati, compreso l’Ufficiale di picchetto, a prescindere dalla loro denominazione.

Cumulabilità

L’indennità non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, è cumulabile invece con l’indennità di presenza notturna e festiva (ivi inclusa quella c.d. “superfestiva”).

Riferimenti:
art. 64 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.


VAI AL NOSTRO COMPENDIO TRATTAMENTO ECONOMICO >>>

Condividi questo articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

DIFESA.blog è sempre gratuito ed è sorretto da un gruppo di volontari. Per questo il tuo contributo è molto importante. Basta una piccola donazione. Grazie!

Torna in alto