Compensi per lavoro straordinario o in sostituzione del normale orario di servizio. Indennità per i servizi interni di caserma.
Questo breve articolo “Indennità per i servizi interni di caserma” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti in materia economica.
L’indennità per servizi interni di caserma è un compenso orario corrisposto al personale in servizio presso i reparti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza chiamato a mantenere, per turni, la propria presenza in ufficio senza obbligo di impegno assiduo e continuativo.
L’indennità sopra descritta è di norma corrisposta secondo i seguenti criteri:
- al personale impiegato nei servizi di:
- Coordinatore di servizio;
- Responsabile di servizio;
- Piantone all’ingresso della caserma;
- Piantone agli ormeggi;
- per ogni ora in aggiunta all’orario di servizio programmato;
- nella misura del 100% di un’ora di straordinario;
- entro il limite massimo delle risorse assegnate annualmente dalle singole Amministrazioni a ciascun comando/reparto.
Le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, rese solo nell’ambito dei servizi interni di caserma:
- non devono essere imputate al monte ore previsto per il compenso del lavoro straordinario;
- qualora non remunerate per esaurimento delle risorse disponibili, devono essere recuperate con riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la prestazione lavorativa è stata resa.
Il compenso spetta anche, presso gli Istituti di istruzione, per i servizi interni simili, per funzione, a quelli sopra elencati, compreso l’Ufficiale di picchetto, a prescindere dalla loro denominazione.
Cumulabilità
L’indennità non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, è cumulabile invece con l’indennità di presenza notturna e festiva (ivi inclusa quella c.d. “superfestiva”).
Riferimenti:
– art. 64 D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
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