Compensi forfettari

compensi forfettari

Trattamento economico accessorio – Compensi forfettari per remunerare il servizio prestato in eccedenza al normale orario di lavoro.

Questo articolo “Compensi forfettari” fa parte della raccolta Trattamento Economico. Questo breve compendio (non ufficiale) è stato redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. Alla fine dell’articolo trovi la tabella con gli importi.

I compensi forfettari sono stati introdotti per remunerare il servizio prestato in eccedenza al normale orario di lavoro. Al fine di compensare le differenti condizioni di servizio, oltre ai compensi forfettari, sono stati introdotti nel tempo altri tipi di retribuzione.

Tipi di retribuzione

  • il compenso per servizi di ricezione pubblico e militare di servizio alla caserma presso le Stazioni territoriali, ovvero l’effettuazione dei servizi interni di caserma, esteso anche al personale che assicura i Nuclei risposta presso gli uffici;
  • l’indennità oraria di missione maggiorata, ovvero il protrarsi del servizio oltre l’orario d’obbligo per esigenze di viaggio: un emolumento che, a differenza dei precedenti, viene corrisposto in misura oraria fissa (non prevedendo una differenziazione in ore feriali, festive, ecc.), esclusivamente per il tempo trascorso in viaggio, in occasione dell’effettuazione di missioni fuori della sede di servizio;
  • il compenso forfettario di guardia, assegnato al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi (ogni otto ore di servizio prestato oltre l’orario di lavoro giornaliero);
  • il compenso forfetario di impiego che, anziché prevedere un emolumento orario per retribuire la differenza tra l’orario di servizio obbligatorio settimanale e quello effettivamente prestato, statuisce che per particolari condizioni di impiego il relativo servizio prestato non è assoggettato alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, dando luogo alla corresponsione di una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo, in ragione dei giorni di effettivo impiego.

Può legittimamente evidenziarsi che tutti gli strumenti retributivi descritti, hanno la finalità di remunerare le diverse tipologie di prestazioni rese oltre l’orario d’obbligo e, pertanto, non cumulabili tra loro, seppure caratterizzati da distinte misure, trovano fondamento nella volontà del legislatore di assicurare al lavoratore, ed alla rispettiva famiglia, una retribuzione proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.

Leggi anche: Trattamento economico fondamentale

Gli importi

  • sono stabiliti nell’ambito delle procedure di concertazione;
  • si differenziano in relazione al grado/posizione economica posseduta;
  • cambiano in base all’orario in cui viene resa la prestazione.

Tabella Straordinario – C.F.G. – C.F.I. (D.P.R. 15 marzo 2018, nr. 40)


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