Trattamento economico fondamentale – Emolumento fisso aggiuntivo per il personale non dirigente delle forze di polizia.
Questo breve articolo “Emolumento fisso aggiuntivo di polizia” fa parte della nostra raccolta Trattamento Economico. Un compendio (non ufficiale) redatto per fornire al personale delle forze armate e di polizia un ausilio per la consultazione delle disposizioni vigenti. Alla fine dell’articolo trovi la tabella con gli importi.
Questa indennità rappresenta una delle novità introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dal decreto di concertazione delle forze di polizia, con lo scopo di riequilibrare il peculiare trattamento economico concesso, per le specifiche responsabilità operative esercitate nell’espletamento dei compiti istituzionali, al personale destinatario delle Indennità di impiego operativo per attività di volo (equipaggi fissi di volo) e di aeronavigazione (piloti, paracadutisti ed ufficiali osservatori).
Malgrado la sua specificità ed il limitato numero di destinatari, l’emolumento:
- è considerato parte del trattamento economico fisso e continuativo;
- rientra, conseguentemente, tra gli elementi retributivi che incidono sul calcolo della base pensionabile e sono computabili nella 13^ mensilità;
- a differenza dell’Indennità mensile pensionabile (che viene corrisposta al 50% in presenza della corresponsione al 100% dell’Indennità di aeronavigazione o di volo) l’emolumento aggiuntivo è corrisposto in misura intera, non rientrando tra le indennità per le quali la normativa vigente prevede la particolare forma di cumulabilità.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’emolumento fisso di polizia di cui al comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un’anzianità inferiore a 15 anni, è stato incrementato di euro 5 mensili.
TABELLA IMPORTI (lordi)
Riferimenti:
– art. 13 comma 2 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Forze di Polizia);
– art. 11 comma 4 D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 .
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