Tabula(ti) rasa??? Nuove limitazioni alle intercettazioni

INTERCETTAZIONI

Adeguamento della normativa nazionale e introduzione delle nuove restrizioni sulle intercettazioni. Decreto Legislativo 132/21.

Il decreto legge 132/21, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 settembre, intervento sul disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice della privacy) restringe la possibilità di accesso ai cosiddetti “tabulati telefonici”, con il fine di adeguare la normativa nazionale ai principi della Corte di giustizia europea nella sentenza “H.K” del 2 marzo 2021, limitando la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico ai reati più gravi ed introducendo peraltro un controllo giurisdizionale sulla richiesta del Pubblico Ministero.

Il legislatore ha tipizzato i cosiddetti “reati presupposto” individuando, affinché il traffico possa essere acquisito, un primo criterio in riferimento all’entità della pena prevista (reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale) ed un secondo “qualitativo”, prevedendo l’accesso quando si procede per i reati di “minaccia”, “molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono”, a patto che questi siano considerati connotati da “gravità”.

Una volta perimetrato l’ambito di applicazione il legislatore ha poi indicato i presupposti che (in maniera del tutto analoga a quanto normativamente previsto nell’ambito delle intercettazioni) devono guidare nella valutazione: innanzitutto occorre essere in presenza di «sufficienti indizi di reato» e contestualmente occorre vi sia «rilevanza ai fini della prosecuzione delle indagini».

Se schematicamente il nuovo disposto normativo ricalca simmetricamente il dettato relativo alle intercettazioni (sicuramente più invasive e lesive della privacy) è parimenti oggettivo che i requisiti richiesti per l’accesso ai dati sono indubbiamente, per la minore invasività, meno stingenti rispetto a quanto previsto per le captazioni telefoniche, mantenendo una logica e necessaria distinzione della disciplina di accesso: sotto l’aspetto del tratto distintivo, pur mantenendo il parallelo con le norme che regolano le intercettazioni, il legislatore ha scelto di connotare gli indizi alla luce della «sufficienza» anziché della «gravità».

La generica indicazione «indizi di reato» sembra indicare poi la possibilità di accesso ai dati anche in assenza di una preventiva individuazione soggettiva dell’autore, il che lascia aperte le porte all’accesso ai tabulati (a sommesso parere di chi scrive) anche nei casi di procedimenti contro ignoti.

Simmetricamente a quanto previsto, per le intercettazioni, all’art. 267 secondo comma cpp il legislatore ha introdotto poi una procedura di acquisizione “urgente” dei dati che, ex art. 132 comma 3 cod. priv. così come modificato, consente quindi al PM, qualora sussistano ragioni di urgenza (che dovranno evidentemente essere opportunamente motivate) di disporre direttamente l’acquisizione dei tabulati telefonici presso il gestore, al netto della convalida ex post del Gip.

Nelle bozze circolate prima dell’approvazione del provvedimento legislativo che ci occupa era stata predisposta una specifica disciplina transitoria.

All’art. 2 la bozza prevedeva nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa i tabulati potessero essere utilizzati esclusivamente laddove il procedimento era incardinato per un delitto rientrante nei nuovi limiti di pena previsti dal decreto-legge.

Il giudice avrebbe poi potuto convalidare ex post il provvedimento di acquisizione dell’autorità giudiziaria, alla prima udienza utile.

Nel provvedimento licenziato ed inserito in Gazzetta il Governo non pone cenno alla questione del regime transitorio, alché si deduce che i dati finora acquisiti ed inseriti nei fascicoli dei processi in corso rimangano pienamente utilizzabili, anche ove si proceda per reati con pena minima inferiore ai tre anni o diversi da quelli qualitativamente individuati.

di Gianluca Lombardi
Luogotenente dei Carabinieri, criminologo investigativo forense

Condividi questo articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

DIFESA.blog è sempre gratuito ed è sorretto da un gruppo di volontari. Per questo il tuo contributo è molto importante. Basta una piccola donazione. Grazie!

Torna in alto