Non basta il certificato del medico di base per dimostrare le lesioni

Certificato del medico di base

Il certificato del medico curante non è sufficiente a dimostrare la persistenza delle lesioni patite a seguito di incidente stradale.

E’ quanto si rileva da una sentenza della settima sezione del Tribunale di Roma, in composizione monocratica.

La persona offesa, in conseguenza di un sinistro stradale, era stato trasportato in ospedale, dal quale era stato poi dimesso con una prognosi di dieci giorni per “contusione al ginocchio sinistro con abrasione, contusione alla caviglia sinistra, distorsione rachide cervicale e trauma cranico non commotivo”.

Successivamente l’uomo ha prodotto certificazione medica rilasciata in suo favore da un medico “non specializzato” (così scrive il Tribunale nelle motivazioni, lasciando quindi dedurre che la certificazione è stata rilasciata da un medico di base) con una diagnosi di “dolorabilità ed algia” (senza tuttavia sottoporre il paziente ad alcun accertamento diagnostico) ed una prognosi che, in totale, superava i quaranta giorni.

L’altro conducente, pertanto, è stato indagato d’ufficio per la violazione dell’articolo 590 bis cp e successivamente portato in giudizio.

Alla pubblica udienza del 15 aprile scorso il procedimento è stato tuttavia definito con una sentenza di “non luogo a procedere”.

Il Giudice ha motivato, come prima anticipato, illustrando come la certificazione medica successiva alla prima originata dal pronto soccorso (e, immaginiamo anche se non ci è dato leggerlo nella parte motiva, supportata da esami diagnostici) sia stata rilasciata da un medico “non specializzato” in assenza di ulteriori riscontri diagnostici, non dimostrativa quindi di “un aggravamento di natura diversa dall’iniziale processo patologico”.

Il Giudice ha quindi considerato valida solo la certificazione con diagnosi di gg. 10 e quindi, su richiesta, peraltro, delle parti (difensore dell’imputato e Pubblico Ministero) ha riqualificato i fatti ex art. 590 cp (procedibile a querela, a differenza del 590 bis).

Ed in assenza della prevista condizione di procedibilità, ha emesso la sentenza di non luogo a procedere.

di Gianluca Lombardi

Luogotenente dei Carabinieri, Criminologo

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