Stabilita l’aliquota da applicare nel calcolo della quota di pensione retributiva per il personale militare con meno di 15 anni di servizio utile al 31.12.1995.
Il 9 settembre, finalmente è stata depositata la Sentenza n. 12/2021, con la quale è stata stabilita l’aliquota da applicare nel calcolo della quota di pensione retributiva per il personale militare con meno di 15 anni di servizio utile al 31.12.1995.
Questo l’estratto dell’Ordinanza:
“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con unanzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava unanzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto delleffettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dellaliquota del 2,44% per ogni anno utile.”
In sostanza è stato ripreso quanto deciso con la nota precedente Sentenza n. 1/2021, sempre emessa dalle Sezioni Riunite, per il personale militare transitato in pensione con il sistema c.d. misto e con unanzianità utile maggiore a 15 anni al 31.12.1995 e minore di 18 anni
La sentenza aveva lasciato adito a molti spazi interpretativi per coloro che al 31.12.1995 non avevano ancora maturato i 15 anni di servizio.
Per fortuna, almeno questa volta, non sembrano essere prevalse le esigenze di bilancio prospettate dall’Inps con la propria Relazione Tecnica, con la quale erano stati prospettati oneri per circa 257,30 milioni di euro.
Ma di quanto aumenta il rateo mensile della pensione in seguito alla decisione delle Sezioni Riunite?
Il sistema del calcolo della pensione per i militari
Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995.
In pratica è data dalla sommatoria di:
- quota A, calcolata sulla base imponibile con riferimento all’ultima retribuzione maturata in servizio con esclusione delle competenze accessorie incrementata figurativamente del 18% in base all’anzianità utile maturata al 31.12.1992;
- quota B, costituita dalla media delle retribuzioni percepite nel corso del periodo di riferimento, comprendendo anche gli emolumenti accessori;
- quota C, calcolata con il sistema contributivo dal 1.01.1996 fino alla data di cessazione dal servizio.
In base all’anzianità utile maturata, si individua l’aliquota di rendimento, ovverosia la percentuale di pensionabilità, da moltiplicare per la base pensionabile e determinare il trattamento pensionistico in quota A e quota B limitatamente al periodo triennale dal 01.01.1993 al 31.12.1995.
Nel calcolare l’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, al fine di ottenere il servizio utile prestato vanno valorizzati tutti i periodi effettivi, figurativi (massimo 5 anni), riscattati e ricongiunti.
Stima dell’importo netto mensile, approssimativo che si andrebbe a percepire
In pratica il sistema di calcolo misto determina un aumento direttamente proporzionale al servizio utile vantato al 31.12.1995.
L’aumento va da pochi euro a poco più di 30 euro al mese.Il calcolo, come detto approssimativo, deriva dalla differenza delle nuove aliquote di rendimento del 2,445% rispetto a quelle precedenti previste del 2,333%.
Di seguito una tabella che riporta un calcolo, si ripete del tutto approssimativo, dellaumento netto mensile, calcolato mediante lapplicazione dellaliquota irpef al 38%.
Come si vede dal prospetto sinottico la differenza tra luna base imponibile pensionabile di €. 35.000,00 e di €. 40.000,00 è minima.
Fabio Perrotta
(Segretario Generale Aggiunto S.A.F.)