Pensioni Articolo 54, Circolare INPS – Prospettive per il personale che non ha maturato i 15 anni di anzianità contributiva.
L’INPS con la circolare n. 107 del 14 luglio (preleva qui), ha fornito i necessari primi chiarimenti per l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure a esso equiparate, che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.
Il riferimento è alla nota sentenza n. 1/2021 della CORTE DEI CONTI – SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE (preleva qui), nella quale era stato sancito che nel calcolo della quota retributiva di cui all’art. 1 comma 12 della Legge n. 335/1995, nei confronti del personale militare:
- non trova applicazione l’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, sinora applicato dall’INPS, ovverosia la percentuale del 35% o del 2,33% annuo;
- è applicabile l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 reinterpretato alla luce delle modifiche intervenute con la legge n. 335/1995 e quindi con l’applicazione di un’aliquota di rendimento pari al 2,44% annuo per ogni anno di servizio. ( in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31dicembre 1995)
Si tratta in pratica di personale arruolato tra il 1977 e il 1980, per il quale l’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Per il personale, invece, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, l’INPS si riserva di fornire le istruzioni applicative con successiva circolare.
La disposizione interesserà una platea più ampia di soggetti arruolati nel periodo dal 1981 al 1995, per i quali va detto le premesse non sono delle migliori.
La Circolare, infatti, richiama alcuni punti salienti della Sentenza della Corte dei Conti, con riferimento a coloro che non avevano ancora maturato un’anzianità contributiva di 15 anni:
“tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa”.
Conseguentemente
“L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
La sentenza, in sostanza, afferma che non sia applicabile l’aliquota del 44% in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni, analogamente a coloro che vantavano un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni.
- Una precisazione che appare pleonastica, a meno che non si intenda che non sia applicata l’aliquota del 2,44.
Chiarezza non c’è, ma che la previsione di due distinte disposizioni da parte dell’Inps presuppone una distinta applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092/73, tra chi aveva maturato un’anzianità contributiva al 31/12/1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni e chi inferiore ai 15 anni.
Che questa possa essere l’interpretazione dell’Inps era già stato evidenziato in una nostra precedente analisi critica della sentenza, cui si rimanda per la lettura. (Articolo 54. Giurisprudenza creativa nella Sentenza n. 1/2021 della Corte dei Conti – clicca qui)
di Fabio Perrotta – SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO S.A.F.