L’11 luglio 1978 nasce l’istituto giuridico della rappresentanza militare, un organo che non riesce a tutelare né i militari né se stesso.
STORIA, ORGANIZZAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE
Con la Legge 11 luglio 1978 n. 382 è stato creato l’istituto giuridico della rappresentanza militare. La RM è come una serie di organi interni alle forze armate italiane. A questi organi, affiancati alla tradizionale scala gerarchica, sono state date funzioni integrative e non sostitutive tra cui:
- l’attività di informazione ascendente verso i più importanti organi di comando;
- favorire le istanze dei militari rappresentati;
- fornire consulenza su determinate materie elencate dalla stessa legge.
La Legge appena citata ha dato attuazione all’articolo 52 comma 3 della Costituzione, il quale stabilisce la necessità che l’ordinamento delle Forze armate si informi allo spirito democratico della Repubblica.
Oggi, la Legge 382/78 è confluita nel Codice dell’Ordinamento Militare, così come i vari regolamenti emanati nel corso del tempo sono confluiti nel Testo Unico sull’Ordinamento Militare.
Gli organi di rappresentanza, ex art. 18 L. 382/1978
Si differenziano in tre livelli: ex art. 1476 COM
- un organo centrale, interforze, articolato in sezioni di Forza Armata o Corpo armato e in commissioni interforze di categoria (Ufficiali, Marescialli, Sergenti e Graduati/Volontari);
- organi intermedi presso alti comandi, normalmente retti da tenenti generali o maggiori generali e gradi corrispondenti;
- organi di base presso le unità normalmente del livello di comando di corpo o comunque di un livello compatibile con la struttura di ciascuna Forza Armata o Corpo armato.
La composizione di questi organi è stabilita dalla Legge stessa secondo una formula proporzionale rispetto alla consistenza di ciascuna Forza Armata e delle singole categorie rappresentate.
Il sistema elettorale è strutturato in modo che ogni militare in servizio presso l’unità di base possa essere sia candidato che votante. I membri degli organi intermedi sono eletti dai membri degli organi di base che votano il candidato tra gli stessi membri. Infine, l’organo centrale è eletto tra i membri degli organi intermedi. ex art. 1477 COM
COMPITI, LIMITI E TUTELE DEL DELEGATO
Possono formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela – di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale – dei militari. ex art. 1478 comma 4 COM
Questi organi prospettano le istanze di carattere collettivo relative a: ex art. 1478 comma 8 COM
- conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell’attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio;
- provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- condizioni igienico-sanitarie;
- alloggi.
Mentre, invece, ordinamento, addestramento, operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale sono materie precluse agli organi di rappresentanza. ex art. 1478 comma 7 COM
Il Delegato eletto, al fine di poter eseguire il suo mandato senza interferenze, è protetto dalla Legge con due distinti istituti:
- Il primo riguarda il divieto di condizionare o limitare, tramite atti diretti, l’esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza; ex art. 1479 COM
- L’altro istituto riguarda il trasferimento del delegato che deve essere concordato con l’organo cui il militare appartiene, se ciò pregiudica l’esercizio del mandato. ex art. 1480 COM
ORGANIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE NEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
Gli organi di base sono uno per ogni Direzione Marittima e uno per il Comando Generale, mentre l’organo intermedio è al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Per quanto riguarda la rappresentanza centrale, il personale della Guardia Costiera è rappresentato dal Consiglio Centrale di Rappresentanza della Marina Militare.
I Comandanti Corrispondenti con cui dialogano questi organi sono, rispettivamente, i Direttori Marittimi e il Comandante Generale per quanto riguarda gli organi di base. Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dialoga, oltre che con l’organo di base romano anche con l’organo intermedio. L’organo centrale sezione Marina Militare ha come interlocutore l’omonimo Capo di Stato Maggiore. L’organo centrale interforze dialoga con il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
La composizione degli organi di base è di 2 rappresentanti per ogni categoria di personale per un totale di 8 membri. L’organo intermedio è formato da 1 rappresentante per gli Ufficiali, 3 per i Graduati/Volontari e 2 per le restanti categorie per un totale di 8 membri. La sezione dell’organo centrale della Marina Militare è formata da 2 delegati per ogni categoria per un totale di 8 membri.
I DANNI PRODOTTI DA UN SISTEMA RAPPRESENTATIVO NON TUTELANTE
Vediamo adesso nel concreto quello che in realtà potrebbe accadere quando un militare chiede aiuto alla Rappresentanza Militare.
Potrebbe succedere che a qualcuno non venga riconosciuto un proprio diritto giuridico, economico o morale. Invece di ricevere quello che si aspetta, ovvero comprensione aiuto e tutela, potrebbe trovarsi di fronte un gruppo di Colleghi che sminuiscono la sua pretesa.
Nel caso in cui la RM non riesca neanche a portare all’attenzione del proprio interlocutore istituzionale il problema sottoposto, si possono creare una serie di problemi che vanno ben oltre il danno giuridico, economico o morale del militare segnalante.
Se le argomentazioni sono fondate, un illecito è stato perpetrato ai danni del segnalante. Se la RM non interviene, come invece l’ordinamento giuridico gliene dà il potere, si possono così avere una serie di effetti deleteri sia immediati che nel lungo periodo. Effetti che potrebbero ripercuotersi inevitabilmente sull’intero personale.
Analizziamo i possibili danni
Il primo danno da inserire in questa lista e che emerge fra tutti gli altri possibili è di legittimare, seppur indirettamente, il comportamento errato attuato dall’Amministrazione che ha leso i diritti e il morale del militare che si è rivolto alla RM. Infatti, il comportamento illecito potrà essere ripetuto nei confronti di altri militari avendo avuto, di fatto, la legittimazione dell’organo rappresentativo per ripeterlo con la certezza che esso, l’organo di rappresentanza, nulla farà.
Un altro danno riguarda la lesione di quel rapporto di fiducia che lega il rappresentato con il rappresentante. Legame che in fase di elezione l’ha portato a dare il suo voto a quello specifico Collega. In una situazione dove i militari, che hanno eletto i propri rappresentanti (i quali dovrebbero avere una funzione informativa ascendente delle problematiche della base), vedono interrompersi questo invisibile ma importante collegamento la reazione non può che essere quella di perdere la fiducia nell’intera istituzione della Rappresentanza Militare.
Le Conseguenze
Le conseguenze di tale rottura possono essere pesantissime andando dal non segnalare eventuali altre situazioni illecite o ancor peggio chiedere la tutela di un Legale di fiducia esternando fuori dal contesto del Corpo il comportamento illecito dell’Amministrazione.
Come si usa dire: i panni sporchi si lavano a casa, ma se la famiglia non mi dà la possibilità di lavarli devo andare in lavanderia.
La Rappresentanza Militare al tavolo della concertazione economica
Una rappresentanza che non conosce i problemi, non avendo la fiducia dei propri rappresentati, come potrebbe mai portare avanti una trattativa che possa migliorare davvero il benessere dei militari. Questa è la domanda cardine di tutto l’articolo.
Per migliorare la condizione dei militari è necessaria una rappresentanza forte, unita e che sia un tutt’uno con i Colleghi rappresentati. Se ciò viene meno perché si tira indietro, non agisce e non tutela gli interessi dei militari il risultato non può che essere un fallimento.
In Conclusione
Il Comandante Corrispondente non sarà messo a conoscenza e/o nelle condizioni di intervenire con celerità per risolvere il problema senza troppo clamore. In moltissimi casi è sufficiente l’azione di comando di un superiore nei confronti di un proprio subalterno per far cessare situazioni di questo tipo.
STORIA DI UN CASO DI MANCATA TUTELA
Disparità di trattamento economico tra militari
È un caso realmente accaduto: Quattro militari con lo stesso ruolo hanno eseguito delle sostituzioni a un Collega turnista auto-compensante (che ha l’orario di lavoro su 33,36 ore settimanali anziché trentasei), poiché marcante visita, ovvero non poteva andare a lavoro per motivi sanitari.
I turni auto-compensanti sono effettuati anche in orario notturno e festivo a differenza dell’altro tipo di orario.
Tre militari, avendo un orario su 36 ore settimanali che non comprendere anche l’orario notturno o festivo nella normalità dello svolgimento del servizio, si sono visti riconoscere l’attività eccedente l’orario settimanale come straordinario a pagamento. Fin qui tutto bene!
Il quarto, invece, nonostante avesse il medesimo orario di lavoro, non ha ricevuto alcunché per l’attività eccedente l’orario settimanale. Il Collega, una volta appreso della disparità di trattamento ha conferito con il proprio superiore senza successo. Si rivolge allora alla Rappresentanza Militare e voi sicuramente penserete: senza successo, vero?
Ed invece no, riesce ad ottenere di peggio, molto peggio!
L’argomento purtroppo non è mai piaciuto ai suoi Colleghi rappresentanti. In un primo momento hanno cercato di sviare la trattazione della tematica avvallando la posizione dell’Amministrazione che, a loro dire, ha agito nel pieno rispetto delle regole.
Asserire ciò in una situazione come quella descritta suona come un’eresia, soprattutto se dichiarato da un rappresentante militare.
Il militare, però, non si è arreso e ha interpellato l’organo di rappresentanza in forma scritta. Così dopo mesi arriva la posizione presa all’unanimità dall’Organo di Rappresentanza:
Si ritiene di non procedere a delibera poiché l’argomento non rientra tra le materie di competenza e perché il consiglio non ha né le capacità né le competenze per esprimersi al riguardo, stante anche una diatriba in corso tra il legale del segnalante e il comando di appartenenza.
Maggior danno alla Rappresentanza Militare non poteva essere causato
In un colpo questi delegati sono riusciti a legittimare il comportamento discriminatorio dell’Amministrazione militare, a incrinare la fiducia che i militari avevano riposto in essa e a chiudere le porte a eventuali segnalazioni di analoghe situazioni.
Di questo passo la nostra Rappresentanza non sarà mai messa a conoscenza delle situazioni in cui deve intervenire riducendo a mero organo deliberante su temi di scarsa importanza per il benessere dei militari.
DOVE STA LA RESPONSABILITÀ DI TUTTO QUESTO, DI CHI È LA COLPA DELLA MANCATA TUTELA DEI DIRITTI E INTERESSI DEI MILITARI
I Delegati. È chiaro come la luce del sole che la responsabilità di questo sistema malfunzionante sia insito in loro stessi. Essi, eletti e nominati, hanno il potere d’informazione ascendente verso i più importanti organi di comando per favorire le istanze dei militari rappresentati e fornire consulenza su determinate materie.
Se tale potere non è esercitato per motivi endogeni ai Delegati, tutto il sistema di tutela viene meno con le conseguenze appena descritte nell’articolo. La Rappresentanza non ha gli “anticorpi” necessari per debellare questo modo di fare sempre più virale.
La soluzione, però, c’è
I Delegati non in grado di farsi carico del peso emotivo che l’essere rappresentante dei militari comporta dovrebbero porre in essere un solo atto di coraggio: dimettersi!
Così facendo, evitano di danneggiare la reputazione dell’intera Rappresentanza Militare, ma soprattutto evitano di non tutelare se stessi ed i Colleghi
Fonte: MILITARI GUARDIA COSTIERA