Whistleblowing, per segnalare le condotte illecite

Whistleblowing

Whistleblowing: gli importanti cambiamenti che riguardano sia il settore pubblico che quello privato introdotti con il D. Lgs. 24/2023.

Il whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti da parte di insider di un’organizzazione, è stato recentemente oggetto di significative novità legislative in Italia. Il Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, ha introdotto importanti cambiamenti che riguardano sia il settore pubblico che quello privato.

La Direttiva Europea 1937/2019 e le sue novità

La Direttiva Europea n. 2019/1937 ha segnato un punto di svolta nel diritto alla segnalazione, riconoscendo il whistleblowing come uno strumento di prevenzione degli illeciti e una manifestazione del diritto umano alla libertà di espressione. L’obiettivo è quello di armonizzare la protezione degli informatori all’interno dell’Unione Europea, senza distinzione tra settori pubblico e privato, per facilitare la rivelazione di illeciti.

Il D.lgs. 24/2023: Un testo unico per la disciplina del Whistleblowing

Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha raccolto in un unico testo normativo le disposizioni relative ai canali di segnalazione e alle tutele dei segnalanti. Questa normativa organica mira a una maggiore tutela del whistleblower, incentivando la segnalazione di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Applicazione della Normativa

La disciplina si applica a entità sia nel settore pubblico che privato, con l’obbligo di istituire canali interni di segnalazione e garantire le dovute tutele.

Chi è il Whistleblower?

Il whistleblower è colui che, venuto a conoscenza di violazioni normative in un contesto lavorativo, le segnala alle autorità competenti. Possono segnalare dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, volontari, tirocinanti e figure con funzioni di amministrazione o controllo.

Cosa si può Segnalare

Le segnalazioni possono riguardare violazioni normative nazionali ed europee, atti illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, nonché violazioni in settori sensibili come appalti pubblici, mercati finanziari, sicurezza dei prodotti, tutela dell’ambiente e altri.

Whistleblowing e Corpi Armati dello Stato

Il Consiglio di Stato, ha emesso il parere n. 1485 in data 30 novembre 2023. Questo parere riguarda l’applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 24 del 2023.

Secondo il parere, per il personale militare e delle Forze di polizia, è esclusa l’applicazione della normativa sul whistleblowing prevista dal decreto. Ciò è dovuto al fatto che l’applicazione della direttiva non deve pregiudicare la sicurezza dei singoli Stati né il potere di tutelare interessi essenziali come la sicurezza interna.

Pertanto, per il personale delle Forze armate e di polizia, continua ad applicarsi la normativa di settore corrispondente, che non può essere considerata recessiva o derogata rispetto alle disposizioni sul whistleblowing, in quanto funzionale alla tutela della difesa nazionale e dell’ordine e sicurezza pubblica.

Canali di segnalazione e protezione dal Whistleblowing

Le segnalazioni devono avvenire attraverso canali specifici, privilegiando il canale interno e, solo in determinate condizioni, è possibile ricorrere a un canale esterno o alla denuncia alle autorità giudiziarie.

Canale Interno

Il canale interno di segnalazione è un elemento cruciale nella protezione del whistleblower. Le organizzazioni, sia pubbliche che private, devono garantire l’anonimato e la riservatezza attraverso sistemi sicuri, come la crittografia, e affidare la gestione a personale qualificato. Anche il Ministero della Difesa e dell’Interno hanno istituito un portale per le segnalazioni (il link lo trovate alla fine dell’articolo).

Canale Esterno: ANAC

L’ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione, è l’autorità competente per le segnalazioni esterne. La segnalazione esterna è permessa solo in circostanze specifiche, come l’assenza di un canale interno adeguato o il rischio di ritorsioni.

Divulgazione Pubblica

La divulgazione pubblica delle informazioni è protetta quando le segnalazioni interne ed esterne non hanno avuto seguito o in presenza di un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Protezione dalle ritorsioni

Ogni forma di ritorsione è proibita. L’ANAC gestisce le comunicazioni di ritorsioni e può collaborare con altri enti per l’accertamento delle stesse.

Inversione dell’onere della prova

In caso di procedimenti legali, si presume che eventuali danni subiti dal whistleblower siano conseguenza della segnalazione, spostando l’onere della prova sulla parte accusata di ritorsione.

Limitazioni della responsabilità

Il whistleblower è esonerato da responsabilità penale, civile o amministrativa quando rivela informazioni necessarie per svelare violazioni, anche se coperte da segreto.

Misure di sostegno

L’ANAC fornisce un elenco di enti del Terzo settore che offrono supporto gratuito ai whistleblower, inclusi consigli legali e assistenza.

Sanzioni e Regolamentazione

Potere sanzionatorio dell’ANAC

L’ANAC ha il potere di imporre sanzioni pecuniarie in caso di ritorsioni, mancata gestione delle segnalazioni o violazione dell’obbligo di riservatezza.

Perdita delle tutele

Le tutele vengono revocate se il whistleblower è riconosciuto colpevole di diffamazione o calunnia, anche solo in primo grado.

Poteri regolatori e di gestione

L’ANAC ha il compito di regolare le procedure di segnalazione e gestire le segnalazioni esterne, assicurando la trasparenza e l’efficacia del sistema di protezione.





Riferimenti normativi:
– Consiglio di Stato, sezione II, parere n. 1485 del 30 novembre 2023;
– Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023;
– Direttiva Europea n. 1937 del 2019.


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