Riscatto degli anni di studio per gli ufficiali del Corpo Forestale

Riscatto degli anni di studio

Riconoscimento del diritto al riscatto degli anni di studio universitari per gli ufficiali del Corpo Forestale transitati nell’Arma.

Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso una sentenza che riguarda il diritto al riscatto degli anni di studio universitari per un ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, ora parte dell’Arma dei Carabinieri.

La questione centrale si concentra sull’applicabilità dell’articolo 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che prevede il computo degli anni di studio, come parte del servizio, per gli ufficiali a cui viene richiesto il diploma di laurea quale requisito necessario per la nomina in servizio permanente effettivo.

La separazione delle competenze e del regime di quiescenza

Con l’assorbimento dei dipendenti del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, avvenuto attraverso il d.lgs. n. 177/2016, si è mantenuta una “separazione” sostanziale tra i forestali e i carabinieri di origine. I forestali, pur integrandosi nell’Arma, hanno conservato le competenze specifiche del loro corpo di provenienza, come stabilito dall’art. 8 del d.lgs. n. 172/2019.

La normativa ha previsto quindi che i forestali mantenessero i propri compiti istituzionali, ma con un sistema di direzione e controllo gestito dal Comando Generale dell’Arma. I ruoli assegnati ai forestali sono distinti da quelli dei carabinieri e prevedono la partecipazione a corsi di formazione specifici.

Il regime di quiescenza per il personale forestale è quello relativo alla loro condizione di provenienza, come indicato dall’art. 18, comma 11, del d.lgs. n. 177/2016. I limiti di età per la cessazione dal servizio sono determinati in base alle disposizioni applicabili al Corpo Forestale, con un futuro allineamento previsto per il personale militare.

La sentenza impugnata dal militare

La sentenza impugnata, emessa dal T.A.R. della Calabria, stabilì che il personale proveniente dal Corpo Forestale dello Stato, ora parte dell’Arma dei Carabinieri, è escluso dal beneficio del riscatto degli anni di studio previsto per i Carabinieri.

Questo perché il regime di quiescenza applicabile a loro è quello dell’ordinamento di provenienza, non quello dei Carabinieri. La Corte costituzionale ha confermato che l’integrazione del Corpo Forestale nell’Arma non ha creato una completa equiparazione tra i due gruppi.

Di conseguenza, il personale del Corpo Forestale non può essere incluso nel perimetro dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, che si applica solo agli appartenenti originari alle Amministrazioni militari.

Il precedente e la decisione del C.d.S.

Di diverso avviso il C.d.S., che ribadisce quanto già affermato in una precedente sentenza (C.d.S. n. 8680 del 2021). In estrema sintesi viene sottolineato che il riscatto degli anni di studio non riguarda solamente il trattamento pensionistico, ma ha anche un impatto significativo sul calcolo dell’anzianità di servizio e sulla carriera del dipendente.

Pertanto, secondo il C.d.S. non appare ragionevole, né conforme alla normativa, negare al suddetto personale il beneficio del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, che non può che avvenire a titolo gratuito laddove il militare, già ufficiale del disciolto Corpo Forestale dello Stato, abbia acquisito, come nel caso in ispecie, il titolo di studio (laurea) necessario per l’accesso alla carriera.

Riferimenti:
Sentenza C.d.S. n. 04841/2024 del 30/05/2024.


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