Indennità di Accompagnamento 2024: Guida completa ai requisiti, alla procedura di richiesta e ai tempi di lavorazione.
L’Indennità di Accompagnamento è un contributo economico fornito dall’INPS a favore di individui mutilati o totalmente invalidi. Questo contributo, erogato su richiesta, è destinato a coloro che non possono deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o che non possono svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Chi può Richiedere l’Indennità di Accompagnamento?
L’indennità di accompagnamento è disponibile per tutti i cittadini residenti stabilmente in Italia che soddisfano i requisiti sanitari. Questo vale indipendentemente dal reddito annuo personale e dall’età del richiedente.
Decorrenza e durata
L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. In alcuni casi, la data di inizio può essere quella indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. Il pagamento dell’indennità viene sospeso se il beneficiario viene ricoverato a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Per il 2024, l’importo dell’indennità è di 531,76 euro.
Incompatibilità dell’Indennità di Accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Tuttavia, è data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.
Inoltre, l’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto, purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).
Requisiti per richiedere l’indennità
L’indennità è riconosciuta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- Riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
- Riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- Riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- Cittadinanza italiana;
- Per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- Residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Come presentare la domanda per l’Indennità di Accompagnamento
Per ottenere la prestazione, è necessario che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
Se invece la domanda è presentata da un minore, queste informazioni dovranno essere inviate solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario, attraverso la compilazione e l’invio del modello AP70.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
I minori titolari dell’indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età devono presentare il modulo AP70 per l’erogazione della prestazione da maggiorenne (pensione di inabilità) senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari.
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Invio della domanda
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Tempi di Lavorazione del Provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Link utili:
– Sito Inps;
– Domanda accertamento sanitario.
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